Legge regionale 18 maggio 1972, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 18 05 1972

Bollettino ufficiale 20 5 1972 n. 5

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L’ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RIVI RIUNITI DI MAZOD - CREPELLAZ - TROIS VILLES", IN COMUNE DI QUART

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell’interesse ed a favore del " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", in Comune di Quart, fino alla concorrenza massima di lire centoventicinquemilionicentocinquantamila per l’accessione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell’articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo Ru Crepellaz e di costruzione di un acquedotto rurale.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ".

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", in Comune di Quart, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale e dell’acquedotto a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all’impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo e di costruzione dell’acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del DM 21 dicembre 1968;

- all’impegno, da parte dell’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all’Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l’intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 231 della Parte Entrate: " Entrate per riscossione di crediti verso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria ", con la previsione di entrata di lire 125.150.000.

- Capitolo 263 della Parte Spese: " Spese per il pagamento di somme all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 125.150.000.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 263 della Parte Spese del Bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero dal " Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes ", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introiti al sopramenzionato nuovo capitolo 231 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.