Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 n. 16, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL’ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

Il contributo integrativo regionale nelle spese per l’eventuale maggior costo dell’assistenza medica e dell’assistenza ostetrica generica, - di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136 -, previsto a favore dei coltivatori diretti dall’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 16 è aumentato da un importo unitario massimo di lire mille a un importo unitario massimo di lire millecinquecento, a decorrere dal primo gennaio 1969.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione dell’articolo 1 della presente legge, - prevista in lire seimilioni -, sarà imputata al capitolo 746 (" Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti") della Parte Spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1969 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire novanta milioni a lire novantasei milioni. È approvato per l’anno 1969 l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 (" Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti ") del bilancio di previsione della Regione da lire novantamilioni a lire novantaseimilioni mediante prelievo della somma di lire sei milioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) ").

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.