Legge regionale 11 marzo 1968, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 11 03 1968

Bollettino ufficiale 15 3 1968 n. 3

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 21- 8- 1962 N. 20, RECANTE PROVVIDENZE PER L’IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

I contributi straordinari previsti dalla legge regionale 21-8-1962 n. 20, per l’acquisto di terreni destinati all’impianto di nuovi stabilimenti industriali, possono essere concessi anche alle imprese che intendano provvedere all’ampliamento e al trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti in Valle di Aosta.

Art. 2

È autorizzata la concessione di contributi straordinari, à sensi della legge regionale 21-8-1962 n. 20, anche nelle spese per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali e per la trasformazione, l’ampliamento, l’ammodernamento ed il trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti nel territorio della Valle d’Aosta, sino all’ammontare massimo del dieci per cento delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. L’importo dei contributi previsti dal presente articolo non potrà superare la somma di lire 100.000.000 per ciascuna impresa industriale.

Si potrà prescindere dalla condizione prevista dal capoverso lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 21-8-1962 n. 20 per le imprese industriali aventi anche stabilimenti fuori del territorio della Valle d’Aosta.

Art. 3

Le provvidenze regionali previste ai precedenti articoli saranno concesse, di preferenza, alle aziende industriali che daranno garanzia di una maggiore occupazione e che attueranno le iniziative di sviluppo industriale indicate all’articolo 2 nelle zone industriali previste dal piano regionale pluriennale di sviluppo economico e sociale della Valle d’Aosta.

Art. 4

L’ultimo capoverso della lettera d) dell’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 è modificato come segue: " terza rata a saldo: un anno dopo la data di versamento della precedente seconda rata ".

Le norme della presente legge avranno vigore per il periodo dal primo gennaio 1968 al 31 dicembre 1977.

Art. 5

È approvata la riduzione, da lire centocinquantamilioni a lire cento milioni, della spesa annua massima già autorizzata, con l’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, sul capitolo di spesa 283 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968, per le finalità e gli interventi previsti da precedenti norme e provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 6

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 283 della parte " Spesa " del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari sino a tutto l’anno 1977.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1968, previste ed autorizzate in lire cento milioni, sono approvate le seguenti variazioni alla parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968:

a) la denominazione del capitolo di spesa 283 è modificata come segue: " Spese e contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche ";

b) lo stanziamento annuo del predetto capitolo di spesa 283 è aumentato da lire centocinquantamilioni a lire duecentomilioni, mediante prelievo della somma di lire cinquantamilioni dal capitolo 150 (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ").

Art. 7

Le spese annue da assumere a carico della Regione per la applicazione della presente legge per il periodo dal primo gennaio 1969 al 31 dicembre 1977 saranno annualmente stanziate, sino ad un importo annuo massimo di lire centocinquantamilioni, in base alle disponibilità di bilancio, sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1969 al 1977 corrispondente al capitolo 283 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.