Legge regionale 10 aprile 1967, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 10 04 1967

Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4

AUTORIZZAZIONE ALLA APPROVAZIONE DI SPESE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla approvazione, all’impegno e alla liquidazione delle seguenti spese per opere di pubblica utilità di interesse regionale, da finanziare sugli appositi sottoindicati capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967:

a) Spesa di Lire centocinquanta milioni, quale ulteriore stanziamento di fondi per la realizzazione (acquisto di beni immobili e lavori) di pubblici parcheggi, di interesse regionale, in Aosta nella zona della Chiesa Cattedrale (compresa tra la Piazza Giovanni XXIII, la Via De Sales e la Via Lostan) e nella zona delle Porte Pretoriane (compresa tra la Via Plouves, la Via Festaz e la Piazza Porte Pretoriane), spesa da imputare per Lire centotrentacinque milioni, - quale fondo per l’acquisizione di beni immobili da occupare e per lavori da eseguire - al capitolo 324 del bilancio (" Spese per opere stradali eseguite a carico della Regione ") e per Lire quindicimilioni, - quale fondo per atti di trasferimento di proprietà degli acquistandi beni immobili -, al capitolo 108 del bilancio ("Spese notarili, perizie, atti legali ... e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti");

b) Spesa di Lire settantamilioni, quale quarto stanziamento di fondi per la costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici, di interesse regionale, per il completamento ed il funzionamento della Stazione per autolinee pubbliche, spesa da imputare al capitolo 115 del bilancio ("Spese per la costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne, di Aosta"), capitolo per il quale è approvato lo stanziamento di Lire settanta milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale").

Art. 2

La Giunta Regionale provvederà all’adozione dei necessari provvedimenti deliberativi, in esecuzione della presente legge, per la acquisizione delle necessarie aree di terreno, per la costituzione delle necessarie servitù e per l’esecuzione dei lavori ed opere di pubblica utilità di cui al precedente articolo.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo

31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.