Legge regionale 15 luglio 1966, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 15 07 1966

Bollettino ufficiale 31 7 1966 n. 0

AUMENTO DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L’ANNO 1966, PRESSO L’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È autorizzato l’aumento da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni della garanzia fideiussoria della Regione rilasciata à sensi della legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l’anno 1966, per la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, di un fido bancario utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per l’aumento dell’importo della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo 1 secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla garanzia fideiussoria prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 e dalla presente legge regionale e per i conseguenti eventuali ricuperi di somme a debito e a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, sono approvati i sotto indicati aumenti degli stanziamenti annui dei seguenti capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966:

a) è aumentato da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 141 della parte SPESE:

"Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta (leggi regionali 30-1-1962 n. 3; 11-5-1965 n. 8 e 25-1-1966 n. 3 e n. 8 in data 15 luglio 1966);

b) è aumentato da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 119 della parte ENTRATE:

"Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi reg. 30-1-1962 n. 3; 11-5-1965 n. 8 e 25 gennaio 1966 n. 3 e n. 8 in data 15 luglio 1966).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.