Legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 22 06 1964

Bollettino ufficiale 23 6 1964 n. 0

INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È autorizzato l’intervento tecnico - finanziario della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione delle seguenti opere di pubblica utilità:

a) strade comunali e consorziali, anche interne agli abitati, ponti, piazzali e parcheggi;

b) scuole, asili infantili e scuole - convitto;

c) edifici destinati all’assistenza dell’infanzia e della vecchiaia, nonché all’istruzione, educazione ed assistenza dei minorenni e dei minorati;

d) edifici destinati a consultori, ad ambulatori o a fini di assistenza igienica e sanitaria;

e) edifici destinati a servizi di pubblica utilità;

f) acquedotti e fognature di interesse pubblico;

g) cimiteri;

h) linee elettriche ad alta tensione per allacciamento di località e frazioni isolate;

i) linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate.

Art. 2

L’intervento tecnico - finanziario della Regione può essere approvato e attuato:

a) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30 percento e non superiore al 70 percento delle spese riconosciute sussidiabili per l’esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell’Ente o Istituto richiedente, nonché della importanza ed entità delle opere.

b) mediante la esecuzione diretta, totale o parziale, delle opere a cura della Regione, a condizione che gli Enti e Istituti richiedenti provvedano per la redazione dei progetti esecutivi e per la disponibilità dei terreni e altri immobili da occupare per la esecuzione delle opere.

c) mediante fornitura diretta dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali o consorziali, a condizione che i Comuni o i Consorzi stradali interessati provvedano alla assunzione in servizio della manodopera occorrente per la messa in opera dei materiali forniti e per la manutenzione delle strade.

La Direzione dei lavori potrà essere assunta dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici oppure potrà essere affidata, con la osservanza delle competenze professionali ai sensi di legge, agli Uffici tecnici comunali o a tecnici liberi professionisti.

Art. 3

Gli Enti e gli Istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge devono assumere impegno a non mutare, senza il consenso della Giunta Regionale, la destinazione delle opere di uso pubblico eseguite mediante l’intervento tecnico - finanziario regionale.

Art. 4

Per ottenere gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, gli Enti ed Istituti interessati debbono presentare domanda all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, allegando il progetto esecutivo delle opere ed una relazione finanziaria dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall’intervento finanziario regionale richiesto.

L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici risponderà all'Ente o Istituto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5

Le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico - finanziari previsti dalla presente legge sono approvate con provvedimento del Consiglio Regionale sentita la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.

Gli interventi tecnico - finanziari regionali previsti dalla presente legge sono approvati con deliberazioni del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previa relazione tecnica dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e previo rilascio, da parte di altri organi ed uffici, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In relazione ai pareri di cui al precedente comma e alla particolare natura e importanza di determinate opere, potranno essere stabilite e prescritte condizioni e modalità tecniche particolari per la esecuzione ed il controllo dei lavori.

Art. 6

La esecuzione delle opere costruite direttamente a cura degli Enti ed Istituti beneficiari degli interventi tecnico - finanziari regionali previsti dalla presente legge è soggetta al controllo tecnico dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Art. 7

I contributi regionali concessi à sensi del capoverso a) dell’articolo 2) della presente legge possono essere erogati:

a) in unica soluzione, ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere;

b) a rate di acconto, fino ai 3/ 4 dell’ammontare dei contributi stessi, in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; l’ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Art. 8

Le opere pubbliche che il Consiglio Regionale dichiarerà di interesse regionale saranno finanziate ed eseguite a totale carico della Regione.

Art. 9

Le spese annue da assumere a carico della Regione per gli interventi tecnico - finanziari regionali previsti dalla presente legge saranno annualmente stanziati dal Consiglio Regionale, in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari, in base alle disponibilità dei bilanci stessi, agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

Cap. 77 - Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali - sgombero neve - spese accessorie.

Cap. 80 - Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali.

Cap. 202 - Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti ed a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori).

Cap. 203 - Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali.

Cap. 206 - Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento.

Cap. 207 - Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti e a privati e per finanziamento spese di cantieri di lavoro.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.