Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. del 7 giugno 2022, n. 30)

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione assicura azioni volte a dare sostegno all'attuazione di una pluralità di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale riguardanti, nello specifico, il quartiere Cogne nel Comune di Aosta e finanziati con i fondi del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, commi 437 e 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nonché di interventi straordinari a valere sulle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2

(Interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Contributi straordinari all'ARER)

1. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in relazione alla rilevanza di tali interventi per la comunità valdostana, contributi straordinari finalizzati:

a) al finanziamento delle rate di un contratto di mutuo chirografario, con durata ventennale a partire dal 1° gennaio 2023, da stipulare tra l'ARER e l'Istituto finanziatore, per un importo massimo di annui euro 503.000; (1)

b) al finanziamento degli oneri della fideiussione bancaria che l'ARER dovrà stipulare a favore dell'Istituto finanziatore, a valere sull'apertura della linea di mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 21.000 annui a decorrere dal 2022 fino al 2042;

c) al finanziamento degli interessi derivanti dal pre-ammortamento del mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 50.000 per l'anno 2023;

d) al finanziamento degli oneri della fideiussione bancaria che l'ARER dovrà rilasciare per l'intera durata del prestito a favore dell'Istituto finanziatore per l'apertura di finanziamento, a valere sugli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020, per un importo massimo, nel triennio 2022/2024, di euro 90.000 per l'anno 2022, di euro 145.000 per l'anno 2023 e di euro 55.000 per l'anno 2024;

e) al finanziamento degli oneri derivanti dal pre-ammortamento durante il periodo di utilizzo che l'ARER dovrà corrispondere all'Istituto finanziatore, a valere sugli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020, per un importo massimo di euro 53.000 per l'anno 2023 e di euro 36.000 per l'anno 2024;

f) al finanziamento dei maggiori oneri necessari al funzionamento della struttura di progetto di cui all'articolo 3, per un importo massimo di euro 123.000 per l'anno 2022, di annui euro 195.000 per il triennio 2023/2025 e di euro 98.000 per l'anno 2026;

fbis) al finanziamento degli oneri a copertura dei costi della cessione dei crediti di imposta, per un importo complessivo massimo di euro 2.441.455,21 per il periodo dal 2024 al 2043, di cui euro 81.958,97 per l'anno 2024 ed euro 156.713,58 per l'anno 2025. A decorrere dal 2026, le quote annuali sono definite con legge di stabilità regionale nei limiti dell'autorizzazione complessiva. (2)

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile per l'intera durata del mutuo.

3. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dalla stipulazione del mutuo in materia di accantonamenti e vincoli di tesoreria, la Regione eroga il contributo annuale di cui al comma 1, lettera a), a partire dall'anno 2022 e fino all'anno 2041. L'importo erogato nel 2022, da utilizzare per il pagamento dell'ultima rata annuale del 2042, è accantonato e vincolato dall'ARER esclusivamente al pagamento delle rate del prestito e per garantire il necessario saldo positivo.

3bis. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dai lavori garantiti con contratto bancario di cessione dei crediti di imposta, in considerazione dell'incremento dei tassi di mercato, la Regione concede all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla l.r. 48/1995, contributi straordinari finalizzati alla copertura degli oneri relativi ai costi extra sulla fideiussione bancaria per euro 308.768,68 per l'anno 2023 ed euro 57.942,31 per l'anno 2024. (3)

3ter. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, ai sensi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), la Regione è autorizzata a concedere all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla l.r. 48/1995, contributi straordinari per euro 200.000 per l'anno 2023. (4)

4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3

(Disposizioni in materia di personale)

1. La gestione degli interventi di cui all'articolo 1 è assicurata per il tramite di una struttura di progetto di secondo livello, istituita con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ARER, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). Alla struttura di progetto è preposto un funzionario di categoria D individuato, al fine di consentire la copertura del posto in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 22/2010, cui sono assegnate le unità di personale a tempo determinato, reclutate con le modalità di cui al comma 2.

2. Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indizione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. [I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi (5)].

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 737.000 per l'anno 2022, in euro 967.000 per l'anno 2023, in euro 810.000 per l'anno 2024, in euro 719.000 per l'anno 2025, in euro 622.000 per l'anno 2026, in annui euro 524.000 a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2041 e in euro 21.000 per il 2042.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare):

a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 234.000 nel 2022, euro 464.000 nel 2023 ed euro 307.000 nel 2024;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 503.000 nel triennio 2022/2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2022/2024, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 724.000 nel 2022, euro 730.400 nel 2023 ed euro 626.400 nel 2024, a valere sull'apposito fondo speciale denominato "Finanziamento del progetto di riqualificazione del quartiere Cogne nel Comune di Aosta";

b) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 223.600 nel 2023 ed euro 170.600 nel 2024;

c) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per annui euro 13.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

---------

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"a) al finanziamento delle rate di un contratto di mutuo chirografario, con durata ventennale a partire dal 1° gennaio 2023, da stipulare tra l'ARER e l'Istituto finanziatore entro il 30 novembre 2022, per un importo massimo di annui euro 503.000;".

(2) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 2 agosto 2023, n. 12.

(3) Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 39 della L.R. 2 agosto 2023, n. 12.

(4) Comma inserito dal comma 4 dell'articolo 39 della L.R. 2 agosto 2023, n. 12.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 19 aprile 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3.