Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.

(B.U. del 28 giugno 2016, n. 27)

Art. 1

(Obiettivi)

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema economico della Valle d'Aosta, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione:

a) promuove il rafforzamento, la qualificazione, l'innovazione e la specializzazione delle imprese;

b) valorizza i progetti di ricerca e sviluppo, gli investimenti e il trasferimento tecnologico, nonché i progetti di qualificazione e di riqualificazione professionale delle risorse umane;

c) favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale.

Art. 2

(Accordi per l'insediamento e lo sviluppo)

1. La Regione valorizza le strategie e i progetti di imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo. (01)

2. A tal fine, la Regione promuove, potendosi a tal fine avvalere del supporto della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), la stipulazione di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di seguito denominati Accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per (1):

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c) i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione;

d) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane;

e) la sostenibilità energetico-ambientale; (2)

f) gli effetti positivi sull'occupazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore nonché alla presente legge. (3)

4. Al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, da valutare anche mediante il supporto di FINAOSTA S.p.A., per la definizione e la stipulazione degli Accordi. (4)

5. Il bando contiene, in particolare, i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione, nonché i casi di decadenza, i tempi e le modalità del controllo e le sanzioni applicabili nei casi di cui all'articolo 6, ivi inclusi i tempi e le modalità per la restituzione del beneficio fruito. (5)

6. (6)

Art. 3

(Contenuto degli Accordi)

1. Gli Accordi definiscono in particolare:

a) l'entità, le caratteristiche e i tempi di realizzazione degli investimenti e degli investimenti dei proponenti, nonché dei contributi della Regione; (7)

b) (8)

c) (9)

d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte della Regione; (10)

e) la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi.

2. Gli Accordi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, e sono sottoscritti dalle imprese partecipanti e dalla Regione. (11)

Art. 4

(Reti di impresa)

1. Al fine di valorizzare il contributo delle imprese industriali, artigiane e cooperative alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'incremento dell'occupazione, la Regione promuove la formazione di reti d'impresa rivolte, in particolare, all'implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione, alla qualificazione e al consolidamento dei rapporti di subfornitura e di filiera e allo sviluppo di più elevati standard qualitativi, nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

Art. 5

(Valorizzazione del territorio, promozione degli investimenti e internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del territorio, la Regione, anche avvalendosi delle società in house regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, stipula accordi di collaborazione con altre Regioni e con istituzioni internazionali, coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie statali ed europee e collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale per i medesimi fini.

2. La Regione svolge, in particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), le seguenti attività:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri e il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nel territorio;

c) l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati;

d) la valorizzazione delle realtà produttive regionali;

e) il supporto ai processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo;

f) la valorizzazione delle aree pubbliche disponibili, ai fini dell'insediamento delle imprese.

2bis. La Regione può, inoltre, promuovere con azioni dirette la competitività del sistema economico regionale, in linea con quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente. (12)

Art. 5bis

(Cumulo) (13)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 6

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive) (14)

1. Alle delocalizzazioni produttive si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.l. 87/2018, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.l. 87/2018, in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici.

3. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di promozione degli investimenti e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 87/2018. L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 35.000 nel 2016 e in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2017.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.11.01.11 (Promozione attività economiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.01.11, per annui euro 10.000 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

b) nell'UPB 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 25.000 per l'anno 2016.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. La Regione valorizza le strategie e i progetti di medie e grandi imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.".

(1) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. A tal fine, la Regione promuove la stipulazione di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di seguito denominati Accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:".

(2) Lettera sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"e) la sostenibilità ambientale e sociale;".

(3) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 2 recitava:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.".

(4) Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'art. 2 recitava:

"4. Al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la definizione e la stipulazione degli Accordi.".

(5) Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lettera d), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 2 recitava:

"5. Il bando contiene, in particolare, i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione.".

(6) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera e), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'art. 2 recitava:

"6. In presenza di programmi di chiusura aziendale, di significativa riduzione dei volumi produttivi o dei livelli occupazionali e di delocalizzazione delle attività, la Regione favorisce il ricorso agli Accordi per incentivare il mantenimento degli investimenti nel territorio regionale.".

(7) Lettera sostituita dall'art. 15, comma 2, lettera a), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti;".

(8) Lettera soppressa dall'art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, favorendo il ricorso alle conferenze di servizi o ad ogni altra modalità o istituto di semplificazione del procedimento amministrativo;".

(9) Lettera soppressa dall'art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;".

(10) Lettera modificata dall'art. 15, comma 2, lettera c), della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni;".

(11) Comma modificato dall'art. 15, comma 3, della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 3 recitava:

"2. Gli Accordi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, e sono sottoscritti dalle imprese partecipanti, dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti.".

(12) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 30 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

(13) Articolo inserito dal comma 6 dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

(14) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, l'art. 6 recitava:

"Art. 6

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale a valere sulle finanze regionali in relazione a un sito incentivato che, entro tre anni dalla concessione dei medesimi, delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio regionale a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale percepiti. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini di restituzione.

2. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva di cui al comma 1 non è possibile modificare la destinazione d'uso per un periodo non superiore a venti anni. Il mutamento della destinazione d'uso prima di tale periodo è ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti, di aumento dei livelli occupazionali o per ragioni di pubblico interesse.".