Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento.

(B. U. 3 giugno 2009, n. 22)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in funzione del diritto all'istruzione e alla formazione;

b) assicurare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;

c) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di diagnosi precoce, nella scuola primaria;

d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;

e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i servizi sanitari durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento;

g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli alunni con DSA;

h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

Art. 3

(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)

1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;

c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;

g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;

h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.

2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:

a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

b) promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;

c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;

d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.

2bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso. (1)

Art. 4

(Individuazione e diagnosi)

1. E' compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola dell'infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di DSA degli alunni, al fine di programmare attività educative e didattiche volte al recupero di eventuali divari e all'acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attività sono inserite nel Piano dell'offerta formativa predisposto da ogni singola istituzione scolastica.

2. Per gli alunni che presentino persistenti difficoltà, l'istituzione scolastica segnala alla famiglia l'opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dall'Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l'Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici, ed è comunicata dalla famiglia all'istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno.

Art. 5

(Attività di formazione)

1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e promuoverealtre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.

2. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia.

2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo, individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:

a) favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo;

b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti di apprendimento facilitanti, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;

c) prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento e prevedere, anche in considerazione della caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività di cui alle disposizioni vigenti.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, in riferimento alla progettazione didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilità di assegnare tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in apposito fascicolo che garantisce la continuità educativa e che segue l'alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

Art. 7

(Misure per progetti e azioni specifiche)

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.

2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

2bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA. (2)

3. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3. (3)

4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

Art. 8

(Concorsi pubblici)

1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l'anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l'anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009/2010.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 10.

(2) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(3) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.".