Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8

Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali (01)

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambiti di intervento

Art. 3 - Attività a sostegno della francofonia

Art. 4 - Sessione europea e internazionale del Consiglio regionale

CAPO II

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLA REGIONE

Art. 5 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione

Art. 6 - Centro di informazione sull'Unione europea

Art. 7 - Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles

Art. 7bis - Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa

Art. 7ter - Cooperazione territoriale europea

CAPO IIBIS

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE (10b)

Art. 7quater - Principi comuni applicabili al FESR e al FSE+ per il ciclo di programmazione 2021/2027

Art. 7quinquies - Documento strategico regionale

Art. 7sexies - Partenariato e società civile

Art. 7septies - Disposizioni per la programmazione e la gestione dei Programmi

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EUROPEI

Art. 8 - Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

Art. 8bis - Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale

Art. 8ter - Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni

Art. 9 - Legge europea regionale

Art. 10 - Contenuti della legge europea regionale

Art. 10bis - Impugnazione di atti normativi europei

Art. 11 - (18)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Abrogazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità) (1)

1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge:

a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) disciplina le attività di rilievo internazionale e nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea della Regione; (1a)

c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

1bis. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. (1b)

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:

a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;

b) promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;

c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 131/2003.

2. La Regione, nell'esercizio delle attività nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea nelle materie di sua competenza, provvede a: (1c)

a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell'identità europea;

b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendone la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;

c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un'Europa della diversità;

d) stabilire relazioni con le organizzazioni europeiste, regionaliste e federaliste;

e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell'ambito delle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

f) favorire la partecipazione degli enti locali, singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea; (2)

g) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; (3)

h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale;

hbis) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale; (4)

hter) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina. (5)

2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca (6).

Art. 3

(Attività a sostegno della francofonia)

1. La Regione riconosce nella lingua francese una delle radici più profonde della propria autonomia storica, culturale e istituzionale e ritiene propria responsabilità mantenerla viva e disponibile per le future generazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle attività e delle relazioni di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2, promuove le cooperazioni, gli scambi, i partenariati ed ogni altra forma di collaborazione intesa a favorire la diffusione internazionale della lingua francese.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, per il tramite del Consiglio regionale, partecipa, in particolare, all'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Art. 4

(Sessione europea e internazionale del Consiglio regionale) (6a)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea e internazionale, una prima volta, entro sei mesi dall'inizio della legislatura. In tale occasione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un atto pluriennale di indirizzo relativo alle attività della Regione nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali, assicurando, anche in ragione della diversa durata delle legislature consiliari rispetto ai periodi di programmazione dei Fondi europei, il raccordo e il coordinamento con il documento strategico regionale di cui all'articolo 7quinquies.

2. Il Consiglio regionale si riunisce, annualmente, in apposita sessione europea e internazionale, secondo le modalità previste dal proprio Regolamento interno, per:

a) l'esame della relazione annuale, presentata dalla Giunta regionale, sulle attività svolte dalla Regione nell'anno precedente per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali;

b) la cura degli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e alle procedure di adempimento degli obblighi europei, di cui al Capo III;

c) l'approvazione di eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale.

CAPO II

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLA REGIONE

Art. 5

(Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione) (6b)

1. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale e delle politiche promosse dall'Unione europea di cui all'articolo 2 e nel rispetto degli eventuali atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori: (6c)

a) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

b) scambio di esperienze e assistenza istituzionale alle amministrazioni di Regioni ed altri enti, associazioni e organizzazioni esteri e internazionali, in particolare nell'ambito delle problematiche comuni alle zone di montagna, delle autonomie regionali speciali e della tutela e promozione delle lingue regionali, minoritarie e meno diffuse;

c) supporto ad attività di scambio e collaborazione in materia di istruzione, di università e di politiche giovanili;

d) sostegno, promozione ed incentivazione dei gemellaggi tra i Comuni della regione, singolarmente o in forma associata, e quelli europei ed extraeuropei, nonché delle iniziative correlate;

e) promozione diretta nel campo del marketing territoriale, del commercio, della cooperazione industriale, dell'agroalimentare, della cultura e dello sport;

f) promozione indiretta sotto forma di supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle di cui alla lettera e).

1bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività (7).

1ter. La Giunta regionale provvede, inoltre, con propria deliberazione, a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza. (7a)

Art. 6

(Centro di informazione sull'Unione europea) (8)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente per materia, è istituito un Centro di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea, di seguito denominato Centro.

2. Il Centro propone la propria candidatura per la selezione degli Europe Direct presenti sul territorio nazionale.

3. Il Centro provvede, in particolare, a:

a) informare i cittadini sui temi relativi all'Unione europea;

b) organizzare attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo democratico europeo;

c) sensibilizzare i cittadini sui vantaggi offerti dall'Unione europea, con particolare riferimento alle opportunità di finanziamento derivanti dai Fondi resi disponibili e ai risultati conseguiti, a livello regionale, grazie all'utilizzo degli stessi;

d) sensibilizzare le istituzioni scolastiche e le agenzie formative sui temi dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva;

e) collaborare con altre reti di assistenza e punti di contatto dell'Unione europea per favorire il coordinamento delle azioni messe in atto a livello regionale e offrire un miglior servizio ai cittadini.

4. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ogni anno, approva il piano di comunicazione del Centro.

5. Il Centro, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, può collaborare nell'organizzazione di iniziative, anche promosse da associazioni ed enti pubblici e privati, purché inserite nel piano di comunicazione annuale di cui al comma 4.

Art. 7

(Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea. (9)

1bis. L'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione della Regione ai Programmi a gestione diretta della Commissione europea;

b) supporta i rappresentanti della Valle d'Aosta nelle attività preparatorie e nei lavori del Comitato europeo delle Regioni, degli altri organi dell'Unione europea oltreché del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;

c) cura i rapporti con gli organi, organismi e uffici delle istituzioni europee, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, gli Uffici di rappresentanza delle altre Regioni italiane ed europee e gli altri organismi presenti a Bruxelles. (9a)

1ter. In considerazione della particolarità dell'incarico, il Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles è nominato dalla Giunta regionale con incarico fiduciario, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). (9b)

1quater. Per promuovere la partecipazione della Regione al processo d'integrazione europea e garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi della normativa vigente in materia. I tirocini attivati potranno essere curricolari, e quindi a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ovvero extracurricolari, a condizione che sia prevista una congrua forma di sostegno economico esterna al bilancio regionale. I tirocini extracurriculari sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale. (9c)

Art. 7bis

(Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa) (10)

1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 7ter

(Cooperazione territoriale europea) (10a)

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europee, la Regione provvede allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea, anche rappresentando la Regione nei gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale.

2. La Regione adotta, nell'ambito dei partenariati europei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione geografica, concorrendo all'integrazione sociale e culturale con le regioni dell'arco alpino e partecipando al coordinamento tra le Amministrazioni regionali e provinciali italiane e al sistema di governance nazionale delle Strategie europee.

3. La Giunta regionale, con riferimento ai Programmi cui la Regione partecipa, informa il Consiglio regionale in relazione alle fasi di predisposizione, approvazione ed eventuale riprogrammazione sostanziale, compatibilmente con le relazioni in essere con l'autorità, italiana o estera, titolare dei Programmi stessi.

CAPO IIBIS

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE (10b)

Art. 7quater

(Principi comuni applicabili al FESR e al FSE+ per il ciclo di programmazione 2021/2027)

1. La Regione partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, accedendo ai Fondi dell'Unione europea attuati in regime di gestione concorrente, in particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nell'ambito della Politica di coesione per il periodo 2021/2027, e partecipa a Programmi e Progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo conto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del principio del non arrecare un danno significativo.

3. La Regione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali, del Pilastro europeo dei diritti sociali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e provvede affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei Programmi, prevenendo ogni forma di discriminazione sociale.

Art. 7quinquies

(Documento strategico regionale)

1. La Regione, per ogni periodo di programmazione europea, si dota di un documento strategico, che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della Politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

2. Il documento strategico regionale si configura quale strumento intermedio tra l'Accordo di partenariato dell'Italia e i Programmi dei singoli Fondi dell'Unione europea, esplicitando la strategia e individuando gli ambiti prioritari di intervento, nella prospettiva di coordinare l'azione dei diversi Programmi cofinanziati che intervengono nella Regione e di conseguire risultati complessivamente più efficaci.

3. Il documento strategico regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

Art. 7sexies

(Partenariato e società civile)

1. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.

2. In coerenza con il regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, è istituito il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo, di seguito denominato Tavolo, al fine di garantire il continuo e qualificato contributo del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale nella definizione, nell'elaborazione e nell'attuazione dei documenti programmatici di cui al presente capo.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento del Tavolo. La partecipazione dei componenti ai lavori del Tavolo permanente avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Regione può promuovere, altresì, forme di coinvolgimento della società civile nelle decisioni relative all'elaborazione dei documenti programmatici di cui al presente capo.

Art. 7septies

(Disposizioni per la programmazione e la gestione dei Programmi)

1. Nel rispetto della normativa europea, la Giunta regionale individua, sulla base di specifiche professionalità e per ciascun Programma a regia regionale, un'Autorità di gestione, un'Autorità di audit, oltreché, eventualmente, un'Autorità a cui affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

2. La Giunta regionale, nel garantire la separazione delle funzioni e l'indipendenza delle autorità, promuove la collaborazione e la reciproca informazione tra esse, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni, prevenire nel limite del possibile errori e irregolarità aventi impatto finanziario e, in generale, migliorare la capacità amministrativa necessaria all'attuazione dei Programmi e alla sana gestione delle risorse finanziarie.

3. I Programmi FESR e FSE+ 2021/2027 sono strumenti di programmazione e sono raccordati con le politiche di settore regionali. Le proposte dei Programmi, da presentare alla Commissione europea, sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CPEL. La Giunta regionale prende atto della Decisione della Commissione europea di approvazione dei Programmi e informa il Consiglio regionale sulle eventuali modifiche apportate agli stessi a seguito della valutazione della Commissione europea. Del pari la Giunta regionale, nel corso dell'attuazione dei Programmi, informa tempestivamente il Consiglio regionale in caso di riprogrammazione sostanziale.

4. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi dell'Unione europea, la Giunta regionale, nel rispetto delle regole di ammissibilità stabilite a livello regolamentare e nazionale, può dare avvio alle iniziative anche prima dell'approvazione dei Programmi da parte della Commissione europea. La Regione può, inoltre, stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei Programmi approvati dalla Commissione europea, previo apposito stanziamento da prevedersi con legge regionale. Tali risorse aggiuntive regionali possono, inoltre, essere utilizzate laddove le disponibilità dei Programmi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, di economie di spesa e di non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti. Le spese sostenute con le risorse di cui al presente comma, nonché altre eventuali spese coerenti con i Programmi, possono essere certificate alla Commissione europea e allo Stato, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

5. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto con contratti a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo e valutazione degli interventi nell'ambito dei Programmi di cui al presente capo e dei Progetti di cooperazione territoriale europea, prevede, altresì, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 41, comma 14bis, della l.r. 22/2010.".

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EUROPEI (11)

Art. 8

(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea) (12)

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della l. 131/2003;

b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;

c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;

d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'articolo 2 della l. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8bis

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale) (13)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 8ter

(Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni) (14)

01. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Regione rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato europeo delle Regioni. (14a)

1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 234/2012. (14b)

Art. 9

(Legge europea regionale) (15)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge europea regionale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa.

Art. 10

(Contenuti della legge europea regionale) (16)

1. La legge europea regionale :

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.

Art. 10bis

(Impugnazione di atti normativi europei) (17)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1."

Art. 11

(18)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge è determinato in complessivi euro 230.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui sopra trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede - con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario e per il triennio 2006/2008 - come segue:

a) per annui euro 55.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 25058 (Spese per prestazioni di servizi e acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici connessi all'attivazione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione Europea) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.17. (Programmi comunitari cofinanziati);

b) per annui euro 175.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) dell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13, è abrogato.

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(01) Titolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, il titolo recitava:

"Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta.".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Finalità)

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la presente legge:

a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;

c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.".

(1a) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;".

(1b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

(1c) Alinea modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sua competenza, provvede a:".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"f) favorire il gemellaggio dei Comuni, singolarmente o in forma associata, con i Comuni degli altri Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"g) partecipare ai processi normativi dell'Unione europea e dare esecuzione agli obblighi che le derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;".

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 4, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

(6a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione)

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:

a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;

b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);

c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;

d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.

3. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.

4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di un'apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.".

(6b) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 5 recitava:

"Relazioni internazionali ed europee della Regione".

(6c) Alinea sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:".

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

(7a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 27.

(8) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

Il comma 1 era già stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7, nel modo seguente:

"1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

Art. 6

(Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi di sostegno delle iniziative di cui al presente comma. I Comuni, le Comunità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qualsiasi forma costituiti, concordano con la struttura regionale competente in materia di affari europei, di seguito denominata struttura competente, l'opportunità e le modalità della propria partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell'ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.".

(9) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di apertura e di organizzazione della suddetta struttura.".

(9a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(9b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(9c) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(10a) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(10b) Capo inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(11) Titolo così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del Titolo del CAPO III recitava:

"CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari)

1. Nelle materie di sua competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo italiano, alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro, dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della legge n. 131/2003.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui al comma 1 e alle altre attività dirette alla formazione degli atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della legge n. 11/2005.".

(13) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(14a) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

(14b) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8ter recitava:

"1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

(15) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Legge comunitaria regionale)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge comunitaria regionale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione sul disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco degli atti normativi comunitari da applicarsi o eseguirsi in via amministrativa.".

(16) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:

a) detta disposizioni per l'esecuzione o l'applicazione degli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza della Regione;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli atti della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali, per l'esecuzione o l'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui esecuzione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri e gli indirizzi allo scopo necessari;

e) reca disposizioni procedurali, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati i due documenti di seguito indicati:

a) elenco degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme ad essi;

b) elenco degli atti normativi comunitari recepiti o applicati in via amministrativa dalla Giunta regionale.

3. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 11/2005, il testo della legge comunitaria regionale, unitamente alla relazione, e gli atti di cui al comma 2, lettera b).".

(17) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(18) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa)

1. Alle disposizioni comunitarie non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.".