Legge regionale 17 aprile 2001, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 17 aprile 2001, n. 8

Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

(B.U. 24 aprile 2001, n. 18).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Allevamento biologico

Art. 3 - Gestione del pascolo e superfici pascolive

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ZOOTECNICHE

Art. 4 - Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

Art. 5 - Conversione di animali e loro prodotti

Art. 6 - Conversione simultanea delle produzioni zootecniche e vegetali

Art. 7 - Origine degli animali

Art. 8 - Alimentazione

Art. 9 - Alimenti e prodotti ammessi

Art. 10 - Profilassi e cure veterinarie

CAPO III

METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA, TRASPORTO

ED IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI

Art. 11 - Metodi zootecnici

Art. 12 - Trasporto

Art. 13 - Identificazione degli animali e dei prodotti animali

Art. 14 - Deiezioni zootecniche

CAPO IV

AREE DI PASCOLO ED EDIFICI ZOOTECNICI

Art. 15 - Principi generali

Art. 16 - Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo

Art. 17 - Edifici zootecnici

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione, con la presente legge, regolamenta l'allevamento bovino, ovino e caprino ed i relativi prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici, in conformità a quanto disciplinato nel regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) 1616/2000.

2. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica in Valle d'Aosta e contribuiscono:

a) all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola, rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo;

b) alla creazione e al mantenimento di rapporti di complementarità tra terra e vegetale, tra vegetale e animale, tra animale e terra;

c) all'impiego di risorse naturali rinnovabili;

d) alla salvaguardia e al miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine ed allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

Art. 2

(Allevamento biologico).

1. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel reg. (CEE) 2092/91.

2. Per unità di produzione si intende l'insieme di uno o più appezzamenti, dei locali, delle strutture e delle attrezzature che, unitamente, concorrono al processo produttivo; l'azienda può essere costituita da una o più unità di produzione.

3. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione inderogabilmente legata alla terra. Il carico di bestiame è connesso alla superficie disponibile, al fine di evitare i problemi di sovrappascolo e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali senza provocare danni all'ambiente.

4. Il numero di capi per unità di superficie è limitato in modo da:

a) consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione;

b) ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 3

(Gestione del pascolo e superfici pascolive).

1. Nell'ambito dell'allevamento biologico, gli animali devono poter pascolare per un periodo di almeno centoventi giorni all'anno.

2. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare le aree di pascolo comune degli alpeggi purché:

a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91, per un periodo di almeno tre anni o, in alternativa, l'area sia gestita, per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure agroambientali definite dalla normativa regionale vigente (1);

b) gli altri animali provengano da allevamenti estensivi;

c) i loro prodotti derivati, nel periodo in cui utilizzano il pascolo comune, siano considerati di origine biologica e ottenuti attraverso lavorazioni separate da quelle degli altri animali, per quanto riguarda i materiali usati e/o i tempi della lavorazione.

2bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli (2).

3. Per allevamento estensivo, si intende l'azienda il cui carico di unità bovine adulte per ettaro (U.B.A./ha.), calcolato su base annua, non eccede:

a) le quattro U.B.A./ha. per le superfici di fondovalle;

b) le 0,8 U.B.A./ha. per le superfici di alpeggio.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ZOOTECNICHE

Art. 4

(Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche).

1. In caso di conversione di unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti all'allegato I del reg. (CEE) 2092/91.

2. Il periodo di conversione è ridotto a un anno per i pascoli; tale periodo è ulteriormente ridotto a sei mesi se le aree a pascolo sono state condotte da almeno due anni secondo le regole rientranti:

a) nelle misure agroambientali di cui al regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

b) nel Piano di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2000/2006.

Art. 5

(Conversione di animali e loro prodotti).

1. Gli animali e i loro prodotti derivati, possono essere venduti con la denominazione di prodotti biologici soltanto se sono stati allevati secondo le norme del reg. (CEE) 2092/91 per un periodo di almeno:

a) dodici mesi, ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita, per i bovini destinati alla produzione di carne;

b) sei mesi, per gli animali da latte; fino al 24 agosto 2003, il periodo è ridotto a tre mesi;

c) sei mesi, per i piccoli ruminanti; fino al 31 dicembre 2003, per gli animali destinati alla produzione di carne provenienti dall'esterno dell'azienda, il periodo è ridotto a due mesi, purché provengano da un allevamento estensivo e la loro introduzione avvenga subito dopo lo svezzamento e in ogni caso non oltre i quarantacinque giorni di vita;

d) sei mesi, fino al 31 dicembre 2003, per i vitelli destinati alla produzione di carne e provenienti dall'esterno dell'azienda, purché provengano da un allevamento estensivo e la loro introduzione avvenga subito dopo lo svezzamento e in ogni caso non oltre i sei mesi di vita; successivamente al 31 dicembre 2003, valgono i tempi di conversione di cui alla lettera a).

Art. 6

(Conversione simultanea delle produzioni zootecniche e vegetali).

1. Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli animali, i pascoli e/o l'area utilizzata per il foraggio, il periodo complessivo di conversione è fissato in dodici mesi. Il periodo è ridotto a sei mesi nel caso in cui l'unità di produzione sia stata condotta da almeno due anni secondo quanto stabilito nelle misure agroambientali di cui al reg. (CE) 1257/99 e nel Piano di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 7

(Origine degli animali).

1. Le produzioni biologiche sono ottenute allevando preferibilmente animali di origine autoctona, adattati alle condizioni ambientali della Valle d'Aosta, che garantiscono l'utilizzo integrato delle diverse risorse foraggiere quali il pascolo, il prato e l'alpeggio.

2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservano le norme di cui all'articolo 6 del reg. (CEE) 2092/91.

3. Gli animali esistenti nell'unità di produzione che non sono allevati in modo conforme al reg. (CEE) 2092/91 e alla presente legge, possono essere convertiti.

4. In mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei casi di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, l'organismo o l'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) può autorizzare il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio animale dell'azienda.

5. Al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio animale, in mancanza di animali allevati con metodi biologici e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, possono essere introdotti annualmente in azienda nuovi capi:

a) fino ad un massimo del 10 per cento del bestiame bovino adulto esistente in azienda;

b) fino ad un massimo del 20 per cento del bestiame ovino o caprino adulto esistente in azienda.

6. Le percentuali di cui al comma 5 non si applicano alle unità di produzione con meno di dieci bovini o meno di cinque ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo è limitato ad un massimo di un capo l'anno.

7. Le percentuali di cui al comma 5 possono essere maggiorate fino al 40 per cento, previo parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, nei seguenti casi particolari:

a) estensione significativa dell'azienda intesa come maggiorazione di almeno il 40 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata;

b) sviluppo di una nuova produzione intesa come orientamento produttivo.

8. L'operatore biologico, come definito all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), può introdurre capi di bestiame maschi riproduttori provenienti da allevamenti convenzionali a condizione che gli animali siano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo i metodi di allevamento biologico.

9. Qualora gli animali provengano da aziende convenzionali, alle condizioni e con i limiti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i relativi prodotti possono essere venduti come prodotti biologici soltanto se sono stati rispettati i periodi di conversione indicati all'articolo 5, comma 1.

Art. 8

(Alimentazione).

1. L'alimentazione è finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. E' vietata l'alimentazione forzata.

2. Gli animali devono essere alimentati con prodotti biologici.

3. L'incorporazione nella dieta di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 per cento della razione alimentare. Nel caso in cui gli alimenti in fase di conversione provengano da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare fino al 60 per cento.

4. L'alimentazione di base dei mammiferi è il latte naturale, di preferenza quello materno. Il periodo minimo di somministrazione di latte naturale è di:

a) tre mesi per i bovini;

b) quarantacinque giorni per gli ovini e i caprini.

5. I sistemi di allevamento biologico devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità nei vari periodi dell'anno. Nella razione giornaliera, almeno il 60 per cento della materia secca deve essere costituita da foraggi grossolani freschi, essiccati o insilati.

6. L'organismo o l'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 può autorizzare, per gli animali da latte, la riduzione della percentuale di cui al comma 5 al 50 per cento, per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio della lattazione.

7. Fino al 24 agosto 2005, è autorizzato l'impiego di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica.

8. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10 per cento; essa è calcolata annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola.

9. Nella razione giornaliera, la percentuale massima di alimenti convenzionali, fatta eccezione per i periodi di monticazione, è pari al 25 per cento.

10. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in caso di perdita di produzione foraggiera dovuta ad avversità climatiche eccezionali, può autorizzare, per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica, la somministrazione di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali; l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, applica tale deroga ai singoli operatori che ne facciano richiesta.

Art. 9

(Alimenti e prodotti ammessi).

1. Per l'alimentazione animale possono essere usati solo i prodotti elencati all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91.

2. Gli alimenti, le materie prime per i mangimi, i mangimi composti, gli additivi per mangimi, gli ausiliari di fabbricazione di mangimi e gli altri prodotti usati nell'alimentazione animale, non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

Art. 10

(Profilassi e cure veterinarie).

1. Nell'agricoltura biologica l'uso di medicinali veterinari deve essere conforme ai seguenti principi:

a) per i trattamenti preventivi è vietato l'uso di medicinali allopatici, ottenuti per sintesi chimica, e di antibiotici;

b) per i trattamenti curativi, i prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C3 del reg. (CEE) 2092/91 devono essere preferiti agli antibiotici o ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

2. Qualora l'uso dei prodotti di cui al comma 1, lettera b), non sia efficace per le malattie o le ferite, e nel caso in cui la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario.

3. Oltre ai principi di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:

a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi gli antibiotici, i coccidiostatici e altri stimolanti artificiali, nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi; possono tuttavia essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;

b) se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione, sono autorizzate le cure veterinarie degli animali nonché i trattamenti delle strutture di ricovero, delle attrezzature e dei locali, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario.

4. Qualora debbano essere impiegati medicinali è necessario specificare in modo chiaro:

a) il tipo di prodotto, indicando anche i principi attivi in esso contenuti e i dettagli della diagnosi;

b) la posologia;

c) il metodo di somministrazione;

d) la durata del trattamento e il periodo di attesa stabilito dalla legge.

5. L'operatore biologico deve dichiarare le informazioni di cui al comma 4 all'autorità o all'organismo di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica.

6. Il periodo di sospensione di medicinali veterinari allopatici deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalle leggi in materia o, qualora tale periodo non sia precisato, di quarantotto ore.

7. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto in un anno ad un massimo di tre cicli di trattamenti con medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, o a più di un ciclo di trattamenti, se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici.

8. Gli animali di cui al comma 7 devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 5, con il consenso dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995.

CAPO III

METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA, TRASPORTO

ED IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI

Art. 11

(Metodi zootecnici).

1. La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. E' vietata ogni forma di riproduzione artificiale o assistita, salvo l'inseminazione artificiale.

2. Negli allevamenti biologici, non devono essere praticate sugli animali operazioni quali:

a) l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini;

b) la recisione della coda;

c) la decornazione.

3. Per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali, l'autorità o l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 può autorizzare le operazioni di cui al comma 2.

4. E' consentita la castrazione per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 le operazioni devono essere effettuate da personale qualificato, tenuto conto dell'età degli animali e riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali stessi.

6. E' autorizzata la stabulazione fissa e può essere praticata in considerazione delle particolari condizioni climatiche e del tradizionale sistema di ricovero degli animali, purché sia rispettato il periodo di pascolo previsto all'articolo 3 della presente legge.

7. E' vietato sottoporre gli animali ad un regime alimentare e/o tenerli in condizioni che possano indurre anemia.

Art. 12

(Trasporto).

1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticarli il meno possibile, conformemente alle disposizioni vigenti.

2. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali.

3. E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.

4. Nella fase di trasporto verso i locali di macellazione e fino al momento della macellazione, gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.

Art. 13

(Identificazione degli animali e dei prodotti animali).

1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

Art. 14

(Deiezioni zootecniche).

1. Nella distribuzione di deiezioni zootecniche, la quantità di azoto in esse contenuta non può superare, annualmente, 170 chilogrammi per ettaro di superficie utilizzata ai fini agricoli (SAU).

2. Se il limite di cui al comma 1 risulta superato, è necessario ridurre la densità totale degli animali.

3. Per quanto riguarda il bestiame allevato, la densità per le aziende situate a fondovalle che garantisce il mantenimento del limite di cui al comma 1 è di:

a) 3 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e siano praticati almeno ottanta giorni di alpeggio;

b) 2,2 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e non montichino;

c) 1,5 U.B.A./ha. qualora i bovini appartengano a razze alloctone e non montichino. Qualora i medesimi montichino, il carico unitario è proporzionato all'effettivo periodo di permanenza sulle superfici di fondovalle secondo la seguente proporzione matematica: "1,5 U.B.A./ha.: [365 giorni ¤ giorni di permanenza in alpeggio]=carico unitario: 365 giorni";

d) 13,3 unità ovine o caprine per ettaro.

4. Ai fini dello spargimento delle deiezioni eventualmente prodotte in eccesso, le aziende che praticano l'allevamento biologico possono, in cooperazione tra loro, calcolare il limite massimo di 170 chilogrammi di azoto da effluenti per ettaro per anno di superficie agricola utilizzata in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.

5. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto, per ruscellamento e per infiltrazione nel suolo.

CAPO IV

AREE DI PASCOLO ED EDIFICI ZOOTECNICI

Art. 15

(Principi generali).

1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono:

a) rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche;

b) consentire agli animali un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi;

c) prevedere locali nei quali sia possibile un'abbondante ventilazione e l'illuminazione naturale.

2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono offrire, in caso di necessità, un riparo dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

Art. 16

(Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo).

1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione quando le condizioni climatiche consentono agli animali di vivere all'aperto.

2. La densità di bestiame nelle stalle deve:

a) assicurare il comfort e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali stessi;

b) tenere conto delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo;

c) garantire agli animali una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi e assumere tutte le posizioni naturali.

3. La densità del bestiame nei pascoli e negli alpeggi deve essere conforme alle regole rientranti nelle misure agroambientali di cui al reg. (CE) 1257/99 e nel Piano di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 17

(Edifici zootecnici).

1. Negli edifici zootecnici si devono rispettare le seguenti regole:

a) i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni;

b) per la pulizia e la disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati all'allegato II, parte E del reg. (CEE) 2092/91;

c) le feci, le urine ed il cibo non consumato, o frammenti di esso, devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori;

d) per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli impianti dove è tenuto il bestiame, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati all'allegato II, parte B.2, del reg. (CEE) 2092/91.

2. La fase finale di ingrasso dei bovini, degli ovini e dei caprini per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

3. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, vale a dire non composta da assicelle o da graticciato.

4. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio o area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata.

5. Per l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende devono rispettare quanto previsto nella direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. E' vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Norma di rinvio).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 36/1999.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 3 recitava.

"a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91, per un periodo di almeno tre anni;".

(2) Comma inserito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.