Legge regionale 8 novembre 1993, n. 79 - Testo storico

Legge regionale 8 novembre 1993, n. 79

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46(Norme in materia di finanza degli enti locali della regione).

(B.U. 16 novembre 1993, n. 49)

Art. 1

(Modificazioni dell’art. 1)

1. Il comma 3 dell’art. 1 (Finanziamento regionale degli enti locali) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) è sostituito dal seguente:

"3. Le norme della presente legge non concernenti il fondo per speciali programmi di investimento si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali."

Art. 2

(Modificazioni dell’art. 7)

1. Il primo alinea del comma 1 dell’art. 7 (Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento) della l.r. 46/1993, è sostituito dal seguente:

"1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative all’attuazione di progetti concernenti i seguenti interventi pubblici:"

2. Il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Gli speciali programmi di cui al comma 1 sono predisposti sulla base di richieste di intervento all’uopo presentate da Comuni o loro consorzi, Comunità montane e, per le sole opere di cui al comma 1, lettera b), consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d’Aosta)".

Art. 3

(Modificazioni dell’art. 13)

1. Il comma 2 dell’art. 13 (Riparto del fondo per speciali programmi di investimento) della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"2. I progetti sono finanziati previa verifica dell’osservanza dei requisiti indicati all’art. 7, comma 4, nonché dell’idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, sulla base di una graduatoria che sarà definita in funzione dei seguenti criteri:

a) tipologie di interventi di cui all’articolo 7, comma 1;

b) appartenenza dell’intervento alla tipologia di progetti di cui all’art. 7, comma 3;

c) carattere innovativo dell’intervento;

d) effetti generati dall’investimento sulla spesa corrente di riferimento dell’ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi;

f) opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati".

2. Dopo il comma 2 dell’art. 13 della l.r. 46/1993 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione del Consiglio regionale".

Art. 4

(Modificazioni dell’art. 17)

1. Il comma 1 dell’art. 17 (Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento) della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporle ai sensi dell’art. 7, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dall’anno 1994".

Art. 5

(Modificazioni dell’art. 18)

1. Il comma 1 dell’art. 18 (Nucleo di valutazione) della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"1. E’ istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici quale organo tecnico - consultivo della Giunta regionale. Al Nucleo compete l’istruttoria delle richieste di cui all’art. 17 in collaborazione con i servizi di cui all’art. 22. Il Nucleo provvede, inoltre, a richiesta della Giunta regionale:

a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all’analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all’esecuzione dei progetti stessi;

b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione".

2. La lettera a) del comma 2 dell’art. 18 della l.r. 46/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidente o, in caso di impedimento, dal capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici del Servizio di cui sopra. Le funzioni di presidente della seduta sono, in detto caso, svolte dal dirigente regionale o, in subordine, dal vicedirigente regionale presente alla riunione con più elevata anzianità di servizio";

3. La lettera a) del comma 3 dell’art. 18 della l.r. 46/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali o suo sostituto, per l’istruttoria delle richieste di intervento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b)";

4. Il comma 5 dell’art. 18 della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l’entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali".

Art. 6

(Inserimento di articolo dopo l’art. 28)

1. Dopo l’art. 28 (Norme transitorie) della l.r. 26 maggio 1993, n. 46 è inserito il seguente art. 28 bis:

"Art. 28 bis

(Programmi triennali da approvare nel periodo transitorio)

1. Al fine di assicurare continuità tra i programmi approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione) e successive modificazioni ed i programmi da finanziare mediante il fondo per speciali programmi di investimento di cui all’art. 20 è autorizzata, in deroga a quanto disposto dall’art. 28, comma 1, la formazione dei seguenti programmi ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni:

a) programma triennale 1994-1996 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest’ultimo programma per insufficienza di disponibilità finanziarie;

b) programma triennale 1995-1997 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest’ultimo programma perchè ritenute non idonee dal Nucleo di valutazione. Le richieste di cui si tratta sono riconsiderate ai fini della formazione del programma 1995-1997 soltanto se i soggetti proponenti provvedono a far pervenire alla Regione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria per eliminare le carenze rilevate.

2. All’autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), e dei corrispondenti contributi per oneri progettuali di cui all’art. 4 bis della l.r. 51/1986 e successive modificazioni si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria.

Art. 7

(Modificazioni dell’art. 32)

1. Il comma 7 dell’art. 32 (Determinazione dei finanziamenti regionali) della l.r. 46/1993, è sostituito dal seguente:

"7. All’autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi definitivi di cui all’art. 20 si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria".

Art. 8

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.