Legge regionale 17 agosto 1987, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 17 08 1987

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie".

(B.U. 30 settembre 1987, n. 19, 1° S.S. al n. 18 del 25 settembre 1987)

Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente:

" Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie " è così modificato:

" 3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione CIPE in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni. ".

Art. 2

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente quinto comma:

" 5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 12 alloggi, anche se collocati su più fabbricati ma insistenti sulla stessa area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno. "

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 4 è così modificato: " 1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia residenziale agevolata, sono conformi al disposto dell'articolo 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986 n. 1 e successive modificazioni. "

Art. 4

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata:

" b) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche se non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente. "

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.