Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 11 12 1985

Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Aumento, per l'anno 1985, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge reg. 14 luglio 1982, n. 24, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico.

Art. 1

Per l'applicazione dell'articolo 4 della legge reg. 14 luglio 1982, n. 24 (realizzazione di opere di livello regionale) č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1985, la maggiore spesa di lire 3.050.000.000.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37575 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985.

Art. 2

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 1 si provvede, quanto a lire 1.600.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) ", allegato 8, punto 2.2.2. sviluppo economico, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985, e quanto a lire 1.450.000.000, mediante utilizzo della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 accertata sul cap. 01300 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento:

Cap. 01300 Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 imposte ipotecarie

06 tasse su concess. governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione. L. 1.450.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento). L. 1.600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37575 Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive.

LR 14 luglio 1982, n. 24 L. 3.050.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.