Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 02 12 1982

Bollettino ufficiale 21 12 1982 n. 17

Aumento, per l’anno 1982, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: "Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale" è autorizzata, limitatamente all’anno 1982, la maggiore spesa di L. 940.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all’impegno e alla liquidazione delle somme di cui al precedente articolo 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.

Art. 3

L’onere derivante alla Regione dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione per l’anno 1982, nell’ammontare di L. 940.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui all’articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d’investimento) " del bilancio per l’esercizio 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d’investimento) L. 940.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37500 Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 940.000.000

La disponibilità di L. 940.000.000 dello stanziamento relativo alla costruzione del metanodotto regionale iscritto al settore II - Sviluppo economico - dell’allegato n. 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, è interamente destinata al finanziamento della presente legge.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.