Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51(FRIO) e successive modificazioni, per i trienni 1986-88, 1987-89 e 1988-90.

Art. 1

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, per l’anno 1989, per il completamento delle opere relative a progetti inclusi nei programmi 1986- 88, 1987- 89 e 1988- 90 approvati ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51. Il relativo onere graverà sul capitolo 22890 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di lire 5.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso concernente " aumento del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale"; su detto intervento risulta quindi disponibile la minore somma di lire 9.500 milioni.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Parte Spesa

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)". L. 5.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22890 " Spese per l’attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo Regionale Investimenti Occupazione per interventi di interesse locale" LR 18 agosto 1986, n. 51 L. 5.500.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.