Legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 12 08 1987

Costituzione di una Banca regionale.

(B.U. 30 settembre 1987, n. 19, 1° S.S. al n. 18 del 25 settembre 1987)

Art. 1

(Natura giuridica)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una Società per Azioni a carattere regionale denominato " Istituto di credito Valdostano Società per Azioni ", abbreviabile in " Crédit Valdôtain " o " Credito Valdostano " SpA.

Art. 2

(Oggetto sociale)

1. La Società avrà per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito ordinario in tutte le forme consentite dalla vigente legislazione, compiendo altresì le operazioni connesse e strumentali al conseguimento dello scopo sociale, con la specifica finalità di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche regionali della Valle d'Aosta.

2. Essa avrà sede e sportelli esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e potrà ivi istituire Sezioni Autonome per l'esercizio del credito a medio e lungo termine con le modalità e nei limiti previsti dal vigente ordinamento.

Art. 3

(Composizione della Società e Statuto Sociale)

1. Potranno essere soci del Crédit Valdôtain la Regione Autonoma Valle d'Aosta, aziende ed Istituti di Credito.

2. Alla Regione Valle d'Aosta dovrà essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della Società.

3. Lo Statuto del Crédit Valdôtain dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 4

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale viene inizialmente fissato in Lire 25 miliardi suddiviso in 25.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1 milione ciascuna.

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione, una quota del capitale sociale non superiore a Lire 17.500 milioni pari a n. 17.500 azioni, fermo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 3.

3. La Regione Valle d'Aosta non potrà deliberare né sottoscrivere eventuali e successivi aumenti di capitale sociale senza preventiva approvazione a mezzo di apposito provvedimento legislativo regionale.

Art. 5

(Rapporti con la Regione)

1. Il bilancio d'esercizio della costituenda Società, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, nonché del verbale dell'assemblea, dovrà essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione d'approvazione e comunicato dal Presidente della Giunta al Consiglio Regionale.

Art. 6

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Crédit Valdôtain sarà amministrato da un consiglio composto da nove membri.

2. Lo Statuto, approvato secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 3, potrà prevedere la possibilità di conferire deleghe ad uno e più membri del Consiglio di amministrazione. 3. Alla Regione Valle d'Aosta sarà riservata ai sensi dell'articolo 2458 Codice Civile, la nomina diretta di un numero di Consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore. Fra i membri nominati dalla Regione sarà designato il Presidente.

Art. 7

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Alla Regione Valle d'Aosta sarà riservata la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente, nonché la designazione del Presidente del Collegio sindacale.

Art. 8

(Promozione e costituzione della Società )

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere a tutte le iniziative e gli adempimenti necessari per la promozione e la costituzione della Società secondo la normativa vigente.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La spesa di complessive Lire 17.550 milioni a carico dell'esercizio 1987, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo n. 23650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987, a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8: Interventi a carattere generale, al bilancio stesso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile, la minor somma di Lire 7.250 milioni.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento "

L. 17.500.000.000

In aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 23650 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.5.3.3.10.32.03

" Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di una Società denominata " Istituto di Credito Valdostano SpA "

LR 12 agosto 1987, n. 78

L. 17.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.