Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 11 12 1985

Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217: Legge quadro per il turismo.

Art. 1

I fondi assegnati dallo Stato, per l'anno 1984, ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive Lire 1.708.678.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, concernente " Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico ".

Art. 2

I fondi statali di cui al precedente articolo 1 saranno introitati sul capitolo n. 2850 della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1985.

Le spese per gli interventi di cui al medesimo articolo 1 graveranno sul capitolo n. 37576 che viene a tal fine istituito nella parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento:

Cap. 2850 " Fondi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13 ". L. 1.708.678.000

Parte Spesa

Variazione in aumento:

Settore 2: sviluppo economico

Programma 2.2.2.12.: interventi promozionali per il turismo

Cap. 37576 (di nuova istituzione)

" Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle attrezzature turistico-sportive

L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13

LR 11 dicembre 1985, n. 78 " L. 1.708.678.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.