Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 02 12 1982

Bollettino ufficiale 21 12 1982 n. 17

Aumento per l’esercizio 1982 dello stanziamento per l’applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 "Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno".

Art. 1

Lo stanziamento di cui al Cap. 25300 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno - LR 15 giugno 1978, n. 18) del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 della Regione Valle d’Aosta č aumentato, limitatamente all’esercizio in corso, da lire 200 milioni a lire 700 milioni.

Restano invariate tutte le modalitą di applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 "Concessione di contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno".

Art. 2

L’onere derivante alla Regione dall’applicazione della presente legge valutato in Lire 500.000.000 graverą sul Capitolo 25300 del bilancio di previsione per l’anno 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio per l’esercizio 1982.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 25300 Contributi per la costruzione, ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

LR 15 giugno 1978, n. 18 L. 500.000.000

Lo stanziamento relativo alla costruzione del metanodotto regionale iscritto al settore II - Sviluppo economico - dell’allegato n. 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, č destinato per Lire 500.000.000 al finanziamento della presente legge, ed č conseguentemente ridotto a L. 940.000.000.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.