Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Approvazione di maggiore spesa annua per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, concernenti l’assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Art. 1

Per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire venticinquemilioni, a decorrere dall’anno finanziario 1979.

Art. 2

L’onere derivante dalla presente legge graverà sul capitolo 8420 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979, il cui stanziamento è aumentato a lire cinquecentotrentacinquemilioni a decorrere dal corrente anno, nonché sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8420 - Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40; 12 dicembre 1975, n. 43; 16 maggio 1977, n. 31 e 9 agosto 1979, n. 50) L. 25.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti allegato E) L. 25.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.