Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 77 - Testo storico
Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 77
Primo rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76(Norme per l’erogazione dell’assistenza sanitaria aggiuntiva).
(B.U. 2 novembre 1993, n. 47)
(Finalitą)
1. Per l’applicazione della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l’erogazione dell’assistenza sanitaria aggiuntiva), č autorizzata, per l’anno 1993, la maggiore spesa di lire 3.000.000.000.
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere di cui all’art. 1 graverą sul capitolo 59980 (Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.
2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area "Tutela sanitaria e promozione sociale" - settore "Ripiano disavanzo Unitą sanitaria locale relativo all’anno 1992" - E.2.).
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 3.000.000.000;
b) in aumento:
cap. 59980 "Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive"
lire 3.000.000.000.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.