Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 77 - Testo storico

Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 77

Primo rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76(Norme per l’erogazione dell’assistenza sanitaria aggiuntiva).

(B.U. 2 novembre 1993, n. 47)

Art. 1

(Finalitą)

1. Per l’applicazione della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l’erogazione dell’assistenza sanitaria aggiuntiva), č autorizzata, per l’anno 1993, la maggiore spesa di lire 3.000.000.000.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere di cui all’art. 1 graverą sul capitolo 59980 (Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area "Tutela sanitaria e promozione sociale" - settore "Ripiano disavanzo Unitą sanitaria locale relativo all’anno 1992" - E.2.).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 3.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 59980 "Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive"

lire 3.000.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.