Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Rifinanziamento della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, già modificata dalle leggi regionali 29 gennaio 1980, n. 7, 4 agosto 1982, n. 33, 10 gennaio 1985, n. 3 e 10 agosto 1987, n. 62, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la spesa di lire 192 milioni annui.

Art. 2

1. Il maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 25 milioni annui a decorrere dal 1990, graverà sul capitolo dei futuri bilanci corrispondente al capitolo 23850 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1989.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede, per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo per lire 50 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3- 2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

3. Per gli anni successivi l’onere derivante dall’applicazione della presente legge sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.