Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 11 12 1985

Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Interventi finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive degli animali per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta.

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 per l'anno 1985.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985 graverą sul capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di lire 7 miliardi.

3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 7.000.000.000 si provvede mediante utilizzo della maggiore entrata di pari somma derivante alla Regione dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, gią accertata sul capitolo 01300 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 ".

01 Imposta sul valore aggiunto

02 Imposta di registro

03 Imposta di bollo

04 Imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 Imposte ipotecarie

06 Tasse su concessioni governative

07 Tasse di pubblico insegnamento

08 Tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 7.000.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento

Cap. 33700 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame ".

- LR 28 giugno 1962, n. 13.

- LR 30 agosto 1970, n. 24. L. 7.000.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.