Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 77 - Testo storico
Legge regionale n. 77 del 11 12 1985
Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.
Interventi finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive degli animali per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 per l'anno 1985.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985 graverą sul capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di lire 7 miliardi.
3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 7.000.000.000 si provvede mediante utilizzo della maggiore entrata di pari somma derivante alla Regione dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, gią accertata sul capitolo 01300 della parte entrata del bilancio stesso.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazione in aumento
Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 ".
01 Imposta sul valore aggiunto
02 Imposta di registro
03 Imposta di bollo
04 Imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA
05 Imposte ipotecarie
06 Tasse su concessioni governative
07 Tasse di pubblico insegnamento
08 Tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 7.000.000.000
Parte Spesa
Variazione in aumento
Cap. 33700 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame ".
- LR 30 agosto 1970, n. 24. L. 7.000.000.000
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.