Legge regionale 15 novembre 1982, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 15 11 1982

Bollettino ufficiale 6 12 1982 n. 16

Aumento, limitatamente all’anno 1982, della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata l’ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 per l’anno 1982.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul Capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982.

Alla copertura dell’onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)".

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 2.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 - Spese per la bonifica sanitaria del bestiame.

LR 28 giugno 1962, n. 13,

LR 30 agosto 1970, n. 24 L. 2.500.000.000

Lo stanziamento relativo alla costituzione del metanodotto regionale iscritto al settore II - Sviluppo economico dell’Allegato n. 8 alla LR 3 maggio 1982, n. 6 č destinato per lire 2.500.000.000 alla copertura della presente legge ed č conseguentemente ridotto a lire 1.440.000.000.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.