Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 09 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 - Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta.

Art. 1

Nell’articolo 1 e nell’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, le parole "Assessorato del turismo, antichità e belle arti" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali".

Art. 2

Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d’Aosta l’esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all’articolo 123 del TU 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 238 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e alla legge primo dicembre 1971, n. 1051, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L’autorizzazione di cui al comma precedente è concessa, per i cittadini residenti in Valle d’Aosta, dal comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre regioni o all’estero l’autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d’Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all’esercizio delle funzioni di cui ai commi secondo e terzo.

Il comune interessato, all’atto del rilascio della licenza di cui ai commi precedenti, deve comunicare tempestivamente all’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, l’avvenuto rilascio ".

Art. 3

Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 è sostituito dal seguente:

" L’esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall’estero, non è soggetto ad autorizzazione di cui al precedente articolo 2, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi delle leggi dello Stato italiano, di altre regioni o provincie italiane o dello Stato estero di provenienza.

L’esercizio saltuario di cui al comma precedente è comunque subordinato all’osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 10, 19 e 20 ".

Art. 4

Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea;

b) non aver riportato condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all’articolo 11, primo comma e 123, secondo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a) o dai corrispondenti certificati rilasciati da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico - fisica, comprovata da certificato rilasciato dal competente servizio dell’unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957, della licenza elementare. Per i cittadini degli altri Stati aderenti alla Comunità economica europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

f) età minima di 18 anni;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo articolo 9 ".

Art. 5

Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" Le domande per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 devono essere inoltrate al comune competente a norma della presente legge. Il comune rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il silenzio dell’amministrazione comunale,

protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma seguente.

Contro il diniego dell’autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Analogamente il silenzio dell’amministrazione regionale, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall’interessato ".

Art. 6

Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è revocata, in ogni tempo, con provvedimento del comune che l’aveva concessa, allorché l’interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) e g) del precedente articolo 4.

Contro la revoca dell’autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell’amministrazione, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall’interessato ". A

Art. 7

Dopo l’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente articolo: Articolo 6 bis - Tessera personale.

I maestri di sci esercenti stabilmente la professione in Valle d’Aosta devono munirsi di una tessera personale dove sono trascritti gli estremi dell’autorizzazione. La tessera è rilasciata dal comune concedente, su modelli predisposti a cura dell’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali ed è soggetta a vidimazione annuale da parte del comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera a), b), d) e g) ".

Art. 8

Nel secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, la parola " regionale " è sostituita dalla seguente: " comunale ".

Art. 9

Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" Per l’assegnazione alle categorie di maestro di sci di terzo grado di discipline alpine e maestro di sci di fondo sono richiesti il superamento del test tecnico di ammissione, la frequenza degli appositi corsi regionali organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a), e il superamento dei relativi esami.

I candidati residenti in Valle d’Aosta non possono partecipare a test di ammissione, corsi ed esami di formazione, nelle discipline alpine e nordiche, organizzati da altre regioni o da organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, che non sia l’associazione valdostana maestri di sci. Per l’assegnazione alla categoria di maestro di sci di primo e secondo grado di discipline alpine, l’interessato deve aver prestato, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi regionali, attività professionale nel grado immediatamente inferiore, presso una scuola di sci autorizzata dalla Regione a norma del successivo articolo 13, per almeno una stagione invernale. Per i maestri di sci liberi professionisti l’ammissione ai corsi è consentita solo dopo che sia trascorso un anno dal momento del conseguimento della autorizzazione nel grado immediatamente inferiore ".

Art. 10

Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" I maestri di sci di ogni grado di entrambe le discipline sono tenuti, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, a frequentare almeno una volta ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a norma dell’articolo 22, secondo comma, lettera a).

Per i maestri di sci di 2° e 3° grado di discipline alpine la partecipazione a un corso per il passaggio alla categoria superiore equivale, ai fini del comma precedente, alla frequenza di un corso di aggiornamento ".

Art. 11

Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente: " l’apertura di scuole di sci, anche stagionali,

in Valle d’Aosta è soggetta ad autorizzazione regionale. L’autorizzazione è concessa con decreto dell’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali ed ha validità stagionale.

L’autorizzazione per la stagione invernale vale dal 1° novembre al 31 maggio; l’autorizzazione per la stagione estiva vale dal 1° giugno al 31 ottobre.

L’autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno 10 maestri che esercitano la professione esclusivamente nell’ambito della scuola medesima, di cui la metà maestri di 1° grado, nel caso di scuola di discipline alpine; nel caso di scuola di sci funzionante nella stagione estiva l’organico deve essere almeno di dieci maestri di sci di 1° grado; nel caso di scuola di sci di sole discipline nordiche, l’organico minimo di cui alla presente lettera è ridotto a 5 unità. Può essere autorizzata l’apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiori a quello sopra previsto nei comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di 10 maestri di sci esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro di 1° grado nel caso di scuola di discipline alpine, o a un maestro di sci di fondo;

nel caso di scuola mista (sci alpino e fondo) dovrà essere altresì nominato un responsabile tecnico del settore al quale non appartiene il direttore;

d) che la scuola abbia uno statuto e un regolamento deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi, i quali disciplinino l’organizzazione della scuola medesima in conformità alle norme della presente legge, e in particolare a quelle di cui agli artt. 12, 14 e 15, e che si ispirino a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati.

Per l’autorizzazione all’apertura di una scuola si richiede altresì:

a) l’esistenza nella località di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l’insegnamento dello sci alpino;

b) l’effettiva agibilità estiva di un bacino sciistico, per le scuole di sci estivo ".

Art. 12

Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" Le domande per la concessione dell’autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 13 devono essere inoltrate all’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate da:

a) nome del direttore, sede legale e sede operativa della scuola;

b) elenco dei maestri con specificazione della categoria di appartenenza;

c) statuto e regolamento della scuola, deliberati a norma del precedente articolo 13, quarto comma, lettera d).

L’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni della domanda.

Contro il diniego dell’autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell’Amministrazione regionale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, equivale e diniego dell’autorizzazione ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente il silenzio dell’Amministrazione regionale, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso, ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall’interessato ".

Art. 13

Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente: " La vigilanza, anche mediante ispezioni, sull’attività dei maestri e delle scuole di sci in Valle d’Aosta è esercitata dall’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o da persone da esso delegate ".

Art. 14

Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente: " L’associazione valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

L’associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione ai sensi del successivo articolo 23, e da ogni altra eventuale entrata.

Fanno parte dell’associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d’Aosta che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto e i regolamenti dell’associazione.

Lo statuto e i regolamenti dell’associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall’assemblea degli iscritti con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea stessa aventi diritto di voto e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

Lo statuto delll’associazione valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione stessa, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie dei maestri.

Lo statuto dell’associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio di revisori dei conti del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Nel caso di accertare gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’associazione valdostana maestri di sci, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore al turismo, urbanistica e beni culturali.

Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario, il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l’assemblea

degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi ".

Art. 15

Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente: " L’Associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico - professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d’Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L’associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l’altro per conto e d’intesa con la Regione i corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci, nonché i corsi di aggiornamento e perfezionamento per maestri di sci, anche con riferimento ai compiti di direttore di scuola;

b) promuove intese tra l’associazione medesima, le scuole di sci autorizzate, gli operatori turistici e i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire, da un lato le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all’associazione, e dall’altro le forme più opportune di reciproca collaborazione per il miglioramento dell’organizzazione turistica delle rispettive località, sia per quanto attiene alle operazioni di soccorso e rastrellamento sulle piste e di salvataggio sugli impianti funiviari, sia riguardo alla battitura a manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune e delle piste di fondo;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette a incoraggiare e sviluppare la pratica delle discipline sciistiche;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con l’assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, con le aziende autonome di soggiorno, le pro - loco, le associazioni delle categorie interessate e con altri enti e operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche, intese a incrementare l’afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali;

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l’ASIVA (Associazione sport invernali della Valle d’Aosta - Comitato valdostano della Federazione italiana sport invernali) per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani ".

Art. 16

Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

" La Regione eroga a favore dell’associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell’associazione, quali risultato da un preventivo di massima approvato dall’assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l’approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma precedente, si intendono per spese di funzionamento le seguenti:

a) spese di ufficio dell’associazione, in relazione alle quali il contributo regionale non può comunque eccedere il 70 percento delle spese stesse;

b) spese per l’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 22, secondo comma, lettera a). Ai fini del presente articolo si intendono per spese di organizzazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la renumerazione degli istruttori, nonché quelle relative all’uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono invece escluse le spese concernenti l’alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso.

L’ammissione ai corsi dovrà in caso essere subordinata al pagamento di una quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l’assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione come sopra definite, previa deduzione dell’ammontare del provento delle quote di iscrizione.

La Regione è autorizzata a erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l’ammontare globale dell’intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ".

Art. 17

A decorrere dall’esercizio finanziario 1982 la spesa annua di cui al primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è elevata a lire ventimilioni.

Il maggior onere di lire cinquemilioni graverà sul capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 corrispondente al capitolo 37450 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 la cui descrizione viene così modificata:

" contributi per corsi per maestri e aspiranti maestri di sci e contributi per il finanziamento della relativa associazione ", e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede per il 1982 e il 1983 con la disponibilità relativa al programma 2.2.2.13

" Interventi promozionali per il Turismo " del bilancio pluriennale 1981- 1983.

Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.