Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Autorizzazione, limitatamente per l’anno 1979, di maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l’estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l’estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, č autorizzata, limitatamente all’anno finanziario 1979, la maggiore spesa di lire diecimilioni.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 8254 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato da riduzione di pari importo del Capitolo 8390 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 8390 - Spese e contributi per l’assistenza ed il ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura L. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 8254 - Spese per l’assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi (legge regionale 20 agosto 1976, n. 42) L. 10.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.