Legge regionale 15 dicembre 1994, n. 76 - Testo storico

Legge regionale 15 dicembre 1994, n. 76

Intervento regionale per la riconversione delle attività esercitate nell'area autoportuale di Pollein.

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 55)

Art. 1

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a sostenere le attività della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. finalizzate al conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione, riconversione e rilancio dell'area autoportuale in comune di Pollein.

2. La Giunta regionale è autorizzata, al fine di cui al comma 1, a concedere alla Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. contributi fino a complessive lire 11.850 milioni nel triennio 1994-1996, così ripartite:

a) lire 1.950 milioni per il 1994;

b) lire 4.950 milioni per il 1995;

c) lire 4.950 milioni per il 1996.

3. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a rilasciare garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 8, i cui oneri sono valutati in lire 50 milioni annui, per il triennio 1994-1996.

Art. 2

(Attività)

1. La Autoporto Valle d'Aosta s.p.a., nel triennio 1994 - 1996, deve:

a) dare attuazione agli investimenti previsti nei programmi comunitari (INTERREG);

b) promuovere la messa a disposizione per affitti, a canoni che rispettino parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale, delle infrastrutture che saranno realizzate nell'area auto-portuale;

c) svolgere attività promozionali fina-lizzate ad incrementare lo sdogana-mento di merci extra-comunitarie anche attraverso la collaborazione delle case di spedizione operanti presso le aree autoportuali.

Art. 3

(Spese finanziabili)

1. La Autoporto Valle d’Aosta s.p.a. può fruire dei contributi per le seguenti spese:

a) investimenti per la modifica delle infrastrutture, per l'adeguamento dei piazzali e la riduzione degli spazi doganali e per la predisposizione di quanto occorrente per il raccordo con l'autostrada, l'inserimento e l'adegua-mento delle infrastrutture e dei servizi autoportuali, nonché le eventuali spese di manutenzione straordinaria;

b) investimenti per la realizzazione delle strutture produttive da insediare nell'area;

c) spese per il funzionamento delle strutture e per attività promozionali.

Art. 4

(Piano operativo annuale

e bilancio preventivo)

1. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale delle finanze, propone alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dai termini indicati dal comma 2, l'approvazione del piano operativo annuale delle attività e del relativo bilancio preventivo predisposti dalla Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.

2. La Autoporto Valle d'Aosta s.p.a., entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il consuntivo delle attività svolte nell’anno 1994, nonchè il piano operativo delle attività ed il bilancio preventivo per l'anno 1995; per l’anno 1996 il piano operativo delle attività ed il bilancio preventivo dovranno essere presentati entro il 30 novembre 1995.

Art. 5

(Entità del contributo)

1. Per le attività previste all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), il contributo è pari all'intera spesa ammissibile, ovvero alla quota delle spese di investimento a carico della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.

2. Per le attività previste all’art. 3, comma 1, lett. c), il contributo è pari all'intera spesa ammissibile per la copertura del disavanzo di gestione della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. per il periodo 1994-1996, al netto degli ammortamenti degli investimenti finanziati con la presente legge.

3. La quota di contributo di cui al comma 2 non può superare l'importo del disavanzo risultante dal bilancio preventivo.

Art. 6

(Modalità)

1. Il contributo previsto all'art. 5, comma 1, viene liquidato su presentazione di fatture regolarmente quietanzate.

2. Il contributo previsto all'art. 5, comma 2, viene liquidato come segue:

a) anticipo del quaranta per cento del disavanzo annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 entro sessanta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano operativo delle attività e del bilancio preventivo presentati dalla società;

b) ulteriore quaranta per cento del disavanzo annuale come previsto alla lett. a) quando risulta superato il cinquanta per cento del disavanzo programmato per l'esercizio;

c) saldo per un ammontare comunque non superiore ai limiti fissati dall'art. 5, comma 3, e calcolato sull'effettivo disavanzo risultante dal bilancio di esercizio regolarmente approvato secondo la normativa vigente;

d) qualora il disavanzo effettivo risulti inferiore a quanto già liquidato ai sensi delle lett. a) e b), il maggior contributo, maggiorato degli interessi nella misura legale ai sensi dell’art. 1284, comma primo, del codice civile, viene decurtato dai contributi erogati nell'esercizio successivo, per i primi due anni, o restituito, se tale ipotesi si verifica per i contributi erogati nel corso del 1996.

Art. 7

(Procedure)

1. La Finaosta s.p.a. provvede, su incarico della Giunta regionale, all'erogazione del contributo secondo le modalità previste all'art. 6.

2. La Finaosta s.p.a. è incaricata a provvedere al controllo tecnico, ammini-strativo e finanziario dell'attuazione del piano operativo annuale da parte della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.

3. La Finaosta s.p.a. è tenuta ad inviare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con periodicità semestrale, una relazione sull’erogazione dei contributi e sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione e riconversione.

Art. 8

(Garanzia fideiussoria)

1. La Giunta regionale, in considerazione della necessità della Autoporto Valle d’Aosta s.p.a. di reperire capitali sul mercato finanziario per coprire la parte di investimenti non finanziata con risorse provenienti dalla Comunità europea o dallo Stato italiano, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. fino alla concorrenza massima di lire 15.000 milioni, nel triennio, a garanzia di finanziamenti da contrarre dalla predetta società con uno o più istituti di credito o ricorrendo all'emissione di titoli obbliga-zionari.

2. La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 12.000 milioni per il triennio 1994-1996, di cui lire 2.000 milioni nel 1994, grava per lire 1.950 milioni sul capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale) e per lire 50 milioni sul capitolo 69500 (Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative) del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:

a) anno 1995: lire 5.000 milioni;

b) anno 1996: lire 5.000 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 2.000 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Iniziative per la ristrutturazione e la riconversione dell’area Autoporto di Pollein - B.2.2.2.);

b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 10.000 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1994-1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (Iniziative per la ristrutturazione e la riconversione dell’area Autoporto di Pollein - B.2.2.2.).

3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

4. Gli oneri a carico degli esercizi 1997 e seguenti a copertura della garanzia fideiussoria concessa a norma dell'art. 8 sono iscritti con legge di bilancio.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per spese di investimento"

lire 2.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 35620 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale"

lire 1.950.000.000;

cap. 69500 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative"

lire 50.000 000.

Art. 11

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 28 novembre 1985, n. 73 (Interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein) e la legge regionale 23 maggio 1990, n. 32 (Modificazione alla legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all’autoporto di Pollein) sono abrogate.

Art. 12

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.