Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Concessione di contributi straordinari annui all'"H.C. Courmayeur-Aosta" per la partecipazione nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

Art. 1

(Finalità )

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'"H.C. Courmayeur-Aosta " contributi straordinari di lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza nel campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1, o nel campionato di categoria superiore.

Art. 2

(Modalità di erogazione)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1, l'"H.C. Courmayeur-Aosta " deve presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio finanziario in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.

3. L'assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 3

(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente " Interventi a favore dello sport ".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'articolo 1, graverà sul cap. 66505, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1992 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per l'anno successivo.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizioni di pari maggiore entrate sul capitolo 8800 (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/ 1994.

Art. 5

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni in aumento:

a) parte entrata:

cap. 8800 "Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere" lire 350.000.000

b) parte spesa:

programma regionale 2.2.4.10

codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9.9

cap. 66505 (di nuova istituzione)

"Contributo straordinario all'"H.C. Courmayeur-Aosta" per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

- Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76 " lire 350.000.000

Art. 6

(Variazioni al bilancio pluriennale)

1. Al bilancio pluriennale della regione per gli anni 1992/ 1994 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

a) parte entrata:

cap. 8800 " Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere "

anno 1992: lire 350.000.000

anno 1993: lire 250.000.000

b) parte spesa:

programma regionale 2.2.4.10

codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9.9

cap. 66505 (di nuova istituzione)

"Contributo straordinario all'"H.C. Courmayeur-Aosta" per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

- Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 76 "

anno 1992: lire 350.000.000

anno 1993: lire 250.000.000

Art. 7

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.