Legge regionale 12 agosto 1987, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 12 08 1987

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1986.

(B.U. 30 settembre 1987, n. 19, 1° S.S. al n. 18 del 25 settembre 1987)

Art. 1

(Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale)

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1986 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1985 L. 12.353.545.827

- Riscossione nell'esercizio 1986 L. 1.188.575.191.634

Totale delle riscossioni L. 1.200.928.737.461

- Pagamenti nell'esercizio 1986 L. 1.187.665.943.930

Fondo cassa al 31 dicembre 1986 L. 13.262.793.531

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo cassa al 31 dicembre 1986 L. 13.262.793.531

Residui attivi al 31 dicembre 1986 L. 539.200.280.723

Totale dell'attivo al 31 dicembre 1986 L. 552.463.074.254

- Residui passivi al 31 dicembre 1986 L. 500.216.107.196

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1986 L. 52.246.967.058

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1985 L. 335.395.094.728

- Variazioni attive nell'esercizio 1986

in aumento dell'attivo L. 1.858.970.255.875

in diminuzione del passivo L. 274.041.921.124 L. 2.133.012.176.999

Totale L. 2.468.407.271.727

- Variazioni passive nell'esercizio 1986

in diminuzione dell'attivo L. 1.732.621.807.367

in aumento del passivo L. 448.096.525.462 L. 2.180.718.332.829

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1986 L. 287.688.938.898

Art. 2

(Gestione di competenza: entrate)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1986 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in: L. 1.239.364.048.679 delle quali:

- Riscosse L. 737.625.368.794

- Rimaste da riscuotere L. 501.738.679.885

Art. 3

(Gestione di competenza: spese)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1986 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in: L. 1.401.753.877.060 delle quali:

- Pagate L. 955.103.352.713

- Rimaste da pagare L. 446.650.524.347

Art. 4

(Gestione di competenza: riassunto entrate e spese)

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1986:

- Entrate L. 1.239.364.048.679

- Spese L. 1.401.753.877.060

Disavanzo della gestione di competenza

dell'esercizio 1986 L. 162.389.828.381

Art. 5

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986 sono riassunti ed approvati in complessive L. 539.200.280.723 come segue:

- Residui attivi ascritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1986 L. 488.590.132.363

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 178.708.685

Differenza L. 488.411.423.678

- Residui attivi riscossi L. 450.949.822.840

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1986 L. 37.461.600.838

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1986 (articolo 2) L. 501.738.679.885

Totale residui attivi al 31 dicembre 1986 L. 539.200.280.723

Art. 6

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986 sono riassunti ed approvati in complessive L. 500.216.107.196 come segue:

- Residui passivi ascritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1986 L. 326.720.050.308

- Residui passivi pagati L. 232.562.591.217

Differenza L. 94.157.459.091

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 40.591.876.242

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1986 L. 53.565.582.849

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1986 (articolo 3) L. 446.650.524.347

Totale residui passivi al 31 dicembre 1986 L. 500.216.107.196

Art. 7

(Situazione finanziaria)

1. È accertato ed approvato nell'ammontare di L. 52.246.967.048 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986, risultante come segue:

Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1985 L. 174.223.627.882

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 40.591.876.242

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 162.389.828.381

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 178.708.685

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1986 L. 52.246.967.058

Art. 8

(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1986 (articolo 1) è approvata nelle seguente risultanze riassuntive finali:

ATTIVO

Beni immobili

L. 134.436.491.763

Beni mobili

L. 25.218.532.123

Crediti diversi

L. 629.398.717.562

Fondo

Cassa L. 13.262.793.531 L. 802.316.534.979

PASSIVO

Mutui passivi

L. 14.411.488.885

Debiti diversi

L. 500.216.107.196 L. 514.627.596.081

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1986 L. 287.688.938.898

Art. 9

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 2.850.916.000 (duemiliardi ottocentocinquantamilioni novecentosedicimila) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 578 in data 24 gennaio 1986;

n. 2690 in data 11 aprile 1986;

n. 3068 in data 16 maggio 1986;

n. 4529 in data 29 giugno 1986;

n. 4686 in data 27 giugno 1986;

n. 5055 in data 11 luglio 1986;

n. 5278 in data 18 luglio 1986;

n. 5661 in data 1 agosto 1986;

n. 6786 in data 12 settembre 1986;

n. 7487 in data 10 ottobre 1986;

n. 8131 in data 31 ottobre 1986;

n. 8978 in data 21 novembre 1986;

n. 9465 in data 5 dicembre 1986;

n. 9654 in data 12 dicembre 1986;

n. 9977 in data 19 dicembre 1986;

n. 9979 in data 31 dicembre 1986;

e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2423 in data 26 novembre 1986.

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive Lire 2.000.000.000 (duemiliardi) dal capitolo 50790 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche

- Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 " come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 9548 in data 12 dicembre 1986;

n. 9704 in data 12 dicembre 1986;

n. 9706 in data 12 dicembre 1986;

n. 9929 in data 19 dicembre 1986;

n. 9969 in data 19 dicembre 1986;

n. 9972 in data 19 dicembre 1986;

n. 9973 in data 19 dicembre 1986;

n. 10113 in data 31 dicembre 1986;

n. 10141 in data 31 dicembre 1986;

n. 10230 in data 31 dicembre 1986;

n. 10264 in data 31 dicembre 1986;

n. 10265 in data 31 dicembre 1986;

n. 10266 in data 31 dicembre 1986;

n. 10267 in data 31 dicembre 1986;

n. 10268 in data 31 dicembre 1986.

Art. 10

1. Ai sensi dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi per complessive Lire 1.159.840.570 (unmiliardo centocinquantanove milioni ottocentoquarantamila cinquecentosettanta) dal capitoli 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari " come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 1759 in data 7 marzo 1986;

n. 3607 in data 16 maggio 1986;

n. 5053 in data 11 luglio 1986;

n. 6784 in data 12 settembre 1986;

n. 8979 in data 21 novembre 1986;

Art. 11

1. Sono approvati gli accertamenti finali di Lire 8.350.062.545, di Lire 291.500.000.000 e di Lire 103.106.830 rispettivamente ai capitoli:

- n. 12000 " Riscossioni per partite di giro diverse " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52000 " Pagamenti per partite di giro diverse " della parte Spesa;

- n. 12350 " Fondo per il prelievo delle somme eccedenti il limite di cassa versate ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ", della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52150 " Fondo per il versamento delle somme eccedenti il limite di cassa versate ai sensi dell'articolo 40 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 " della Spesa;

- n. 12405 " Gestione del fondo versato dalla SITAV in applicazione dell'articolo 16 della convenzione in data 16 febbraio 1978, Rep. 5099 e successive modificazioni ed integrazioni " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52205 " Gestione del fondo versato dalla SITAV in applicazione dell'art. 16 della convenzione in data 16 febbraio 1978, Rep. 5099 e successive modificazioni ed integrazioni " della Spesa.

Art. 12

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l'importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 13

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1986 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 1987 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Capitoli recanti limiti di impegno di cui all'articolo 12