Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente Valdostano per l’artigianato tipico.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1983 e successivi la maggiore spesa di Lire 30.000.000 per l’erogazione di contributi annuali all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di Lire 200.000.000, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'Ente.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 36500 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell’onere relativo si provvede: - per l’esercizio 1983 mediante riduzione per Lire 30.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti ". Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo Economico - del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 che presenta la necessaria disponibilità.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per Lire 60.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.10: interventi promozionali per l’artigianato del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 30.000.000

- Variazione in aumento:

Cap. 36500 Contributi all’Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico

Legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 10

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97.

Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 76 L. 30.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.