Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 76 - Testo storico
Legge regionale n. 76 del 28 12 1983
Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24
Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente Valdostano per l’artigianato tipico.
È autorizzata per l’anno 1983 e successivi la maggiore spesa di Lire 30.000.000 per l’erogazione di contributi annuali all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
I contributi annuali sono erogati, nella misura di Lire 200.000.000, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'Ente.
Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 36500 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Alla copertura dell’onere relativo si provvede: - per l’esercizio 1983 mediante riduzione per Lire 30.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti ". Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo Economico - del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 che presenta la necessaria disponibilità.
- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per Lire 60.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.10: interventi promozionali per l’artigianato del bilancio pluriennale 1983/ 1985.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
- Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 30.000.000
- Variazione in aumento:
Cap. 36500 Contributi all’Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico
Legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 10
Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97.
Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 76 L. 30.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.