Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 09 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Finanziamento, per l’anno 1981, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44 recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l’utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

Art. 1

L’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, č sostituito dal seguente:

"Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in lire 78 milioni, graveranno sul capitolo 38110 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981.

Per gli anni successivi, le spese per l’applicazione della presente legge saranno finanziate annualmente, con legge di bilancio, sulla base dei piani d’intervento di cui al precedente articolo 3."

Art. 2

Alla copertura dell’onere derivante per l’anno 1981 dall’applicazione della presente legge, ammontante a lire 78 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 (allegato n. 7 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, settore 2 - sviluppo economico) all’uopo utilizzando parzialmente il fondo di lire 460 milioni a disposizione per i provvedimenti concernenti " Interventi regionali per l'anno 1981 a favore delle Confidi " nel limite dell’importo disponibile ad avvenuta utilizzazione della somma di lire 382 milioni con legge regionale 23 marzo 1981, n. 17.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese d’investimento) L. 78.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38110 - Contributi a enti e privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico( LR 25 agosto 1980, n. 44 - LR 23 marzo 1981, n.

17) L. 78.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.