Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 - Testo storico

Legge regionale n. 75 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina il controllo preventivo sugli atti dell'Unità sanitaria locale previsto dai commi due e cinque dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n 35, recante: " Norme sulla gestione transitoria delle Unità sanitarie locali " convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 e dal comma otto dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante " Disposizioni in

materia di finanza pubblica ", in armonia con lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Art. 2

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta:

a) bilancio di previsione;

b) assestamento e variazione di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva della pianta organica del personale;

e) programmi di spese pluriennali;

f) attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. L'Amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale può, inoltre, sottoporre al preventivo controllo ogni altro atto che ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale in sede di controllo non sono soggette al controllo di legittimità da parte della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta.

4. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

Art. 3

(Termini per l'esercizio del controllo)

1. Il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla Giunta regionale che è tenuta a pronunciarsi anche in forma di silenzio - assenso entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.

2. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.

Art. 4

(Procedure di approvazione)

1. Gli atti dell'Unità sanitaria locale inerenti le materie di cui al precedente articolo 2 sono trasmessi in duplice copia all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro 10 giorni dalla data di adozione.

2. Dal ricevimento degli atti da parte dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è dato tempestivo avviso all'unità sanitaria locale con l'esatta indicazione della data di arrivo all'Ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.

Art. 5

(Modalità di controllo

1. L'istruttoria sugli atti dell'Unità sanitaria locale è predisposta dall'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale avvalendosi dei propri uffici nonché, ove ritenuto necessario, degli altri uffici dell'Amministrazione regionale.

2. L'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale può richiedere direttamente all'unità sanitaria locale informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.

3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.

5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro la scadenza del termine di controllo a cura dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 6

(Responsabilità dei dirigenti)

1. Oltre al parere obbligatorio di cui al comma nove dell'articolo 1 del Decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, su ogni deliberazione dell'Unità sanitaria locale è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati e del responsabile dell'Unità operativa di Ragioneria nonché,

sotto il profilo della legittimità, del coordinatore amministrativo. 2. I pareri di cui al comma uno sono inseriti nella deliberazione.

Art. 7

(Atti non soggetti a controllo)

1. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

2. Gli atti non soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.

3. Tutti gli atti di cui al comma uno sono trasmessi in copia all'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di adozione.

4. L'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale formula all'Unità sanitaria locale eventuali osservazioni in ordine alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione sanitaria regionale.

Art. 8

(Pubblicazione degli atti)

1. Tutti gli atti dell'Unità sanitaria locale sono pubblicati all'albo pretorio entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Gli atti di cui al comma uno sono inviati per conoscenza al collegio dei revisori, entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 9

(Delega alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie atte a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti dell'Unità sanitaria locale.

2. La Giunta regionale individua l'ufficio dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale cui affidare la responsabilità complessiva della funzione.

Art. 10

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l'articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 recante: " Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale ".

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 - terzo comma - dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.