Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 75 - Testo storico

Legge regionale n. 75 del 16 12 1991

Bollettino ufficiale 24 12 1991 n. 56

Acquisto dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica (RM).

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione č autorizzata ad acquistare l’apparecchiatura per la risonanza magnetica ( RM), al prezzo di lire 4.500 milioni, da destinare all’Ospedale regionale di Aosta.

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione in relazione ed in conseguenza alla stipulazione dell’atto di acquisto.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per il 1991 e in lire 2.000 milioni per il 1992, grava sul capitolo 60440 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno successivo.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

a) per il 1991 mediante l’iscrizione di maggiore entrata, per lire 2.500 milioni, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa) del bilancio per l’anno in corso;

b) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 2.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale 1991/ 1993.

3. In deroga della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) parte entrata

in aumento

Cap. 9200 " Interessi su giacenze di cassa " lire 2.500.000.000

b) parte spesa:

in aumento

Cap. 60440 " Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie "

Legge regionale 8 agosto 1989, n. 56 articolo 2

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 75 lire 2.500.000.000

Art. 5

(Urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.