Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 75 - Testo storico
Legge regionale n. 75 del 16 12 1991
Bollettino ufficiale 24 12 1991 n. 56
Acquisto dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica (RM).
(Oggetto)
1. La Regione č autorizzata ad acquistare l’apparecchiatura per la risonanza magnetica ( RM), al prezzo di lire 4.500 milioni, da destinare all’Ospedale regionale di Aosta.
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione in relazione ed in conseguenza alla stipulazione dell’atto di acquisto.
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per il 1991 e in lire 2.000 milioni per il 1992, grava sul capitolo 60440 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno successivo.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:
a) per il 1991 mediante l’iscrizione di maggiore entrata, per lire 2.500 milioni, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa) del bilancio per l’anno in corso;
b) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 2.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale 1991/ 1993.
3. In deroga della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
a) parte entrata
in aumento
Cap. 9200 " Interessi su giacenze di cassa " lire 2.500.000.000
b) parte spesa:
in aumento
Cap. 60440 " Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie "
Legge regionale 8 agosto 1989, n. 56 articolo 2
Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 75 lire 2.500.000.000
(Urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.