Legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 - Testo storico

Legge regionale n. 75 del 27 11 1990

Bollettino ufficiale 4 12 1990 n. 49

Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi.

CAPO I

CONSORZIO DI GARANZIA FIDI TRA GLI ESERCENTI LE LIBERE PROFESSIONI IN VALLE D’AOSTA

Art. 1

(partecipazione della Regione)

1. La Regione partecipa alla costituzione di un Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta.

2. Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per l’adesione al consorzio.

CAPO II

CONSORZI GARANZIA FIDI

Art. 2

(Interventi per l’abbattimento del tasso su operazioni di investimento)

1. La Regione Valle d’Aosta che ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 23 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 25 e successive modificazioni e 24 agosto 1982, n. 43, aderisce rispettivamente:

a) al Consorzio Garanzia Fidi fra industriali della Valle d’Aosta;

b) al Consorzio Garanzia Fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta;

c) al Consorzio Confidi fra gli artigiani della Valle d’Aosta;

d) al Consorzio Confidi fra commercianti della Valle d’Aosta;

e) al Consorzio Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle d’Aosta;

interviene finanziariamente a favore di ogni singolo consorzio, per l’abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito convenzionati per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50 percento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta.

3. Si intendono operazioni di investimento ai sensi del comma 1:

a) le spese per l’acquisto - compreso il terreno -, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili, nonché le spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all’inquinamento, da destinare alle attività dei soggetti aderenti ai consorzi;

b) le spese per l’acquisto e l’impianto delle aziende, le spese relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché le spese relative all’attività di ricerca e acquisto di brevetti.

4. I Consorzi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, nonché il Consorzio di cui al comma 2, devono presentare all’Assessorato delle Finanze, all’inizio di ciascun esercizio un programma degli interventi che intendono attuare, nel quale venga specificata l’entità del finanziamento proposto per ciascun tipo di operazione nonché un rendiconto consuntivo delle somme utilizzate nell’esercizio precedente.

Art. 3

(Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi)

1. Il tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzio, beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2, non può comunque essere inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente normativa statale concernente il credito agevolato.

Art. 4

(Interventi per operazioni di consolidamento gestionale)

1. Per gli anni 1990 e 1991, al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d’Aosta, consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione delle imprese in atto, i consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2, possono destinare una quota non superiore al 30 percento del finanziamento concesso a norma del medesimo articolo 2, per operazioni finanziarie, da realizzarsi tramite le banche convenzionate.

Art. 5

(Controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti)

1. I soggetti aderenti ai consorzi, beneficiari degli interventi di cui agli artt. 2 e 4, sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, il controllo, da parte degli Assessori regionali competenti per materia, sulla destinazione dei finanziamenti medesimi.

CAPO III

CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI INDUSTRIALI DELLA VALLE D’AOSTA

Art. 6

(Interventi per l’abbattimento del tasso di interesse su operazioni di anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, un contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta per l’abbattimento del tasso di interesse sulle operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring) perfezionate dalle imprese industriali aderenti al consorzio e aventi sede in Valle d’Aosta.

2. Il contributo di cui al comma 1, fissato per il 1990 in Lire 500 milioni è concesso in conto interessi fino al limite massimo del 50 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore dell’industria.

3. L’accreditamento del contributo è disposto a favore del Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta per il tramite degli istituti di credito convenzionati.

4. Al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, al termine dell’esercizio 1990, fornisce all’Amministrazione regionale un rendiconto consuntivo recante il numero delle operazioni agevolate, l’importo complessivo, il contributo regionale utilizzato e l’eventuale contributo residuo.

5. Le quote di contributo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate annualmente potranno essere utilizzate dal Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, per le stesse finalità, negli anni successivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7

(Finanziamenti)

1. La Giunta regionale, è autorizzata, sulla base dei programmi di intervento presentati dai Consorzi secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2, ad erogare annualmente contributi ai consorzi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2.

2. Per l’anno 1990 i contributi di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:

a) Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d’Aosta Lire 3.500.000.000;

b) Consorzio Garanzia Fidi tra gli albergatori della Valle d’Aosta Lire 1.500.000.000;

c) Consorzio Garanzia Confidi tra gli artigiani della Valle d’Aosta Lire 1.000.000.000;

d) Consorzio Garanzia Confidi tra commercianti della Valle d’Aosta Lire 1.400.000.000;

e) Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori Lire 700.000.000;

f) Consorzio Garanzia Fidi fra esercenti le libere professioni Lire 100.000.000.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.200.000.000 per l’anno 1990, graverà sui capitoli del bilancio di previsione per l’anno in corso come specificato all’articolo 9.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a Lire 7.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento iscritto all’allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) quanto a Lire 1.200.000.000 mediante l’iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 00300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

3. A decorrere dall’anno 1991 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 9

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

In aumento

Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent L. 1.200.000.000

Parte spesa

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 7.000.000.000

In aumento

Cap. 24100 di nuova istituzione

" Programma regionale: 2.1.2.

Codificazione: 2.1.2.4.3.5.10.32.03

" Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni

- LR 27 novembre 1990, n. 75 " L. 100.000.000

Cap. 31405 " Contributi al Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori della Valle d’Aosta

- LR 24 agosto 1982, n. 43 " L. 700.000.000

Cap. 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali

- LR 11 agosto 1976, n. 32

- LR 16 giugno 1978, n. 24

- LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 3.500.000.000

Cap. 36670 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d’Aosta

- LR 16 giugno 1978, n. 23

- LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.000.000.000

Cap. 36900 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra i commercianti

- LR 16 giugno 1978, n. 25

- LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.400.000.000

Cap. 37850 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli albergatori

- LR 16 giugno 1978, n. 22

- LR primo giugno 1984, n. 19

- LR 2 novembre 1987, n. 90 " L. 1.500.000.000

Totale in aumento L. 8.200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.