Legge regionale 29 dicembre 1986, n. 75 - Testo storico

Legge regionale n. 75 del 29 12 1986

Bollettino ufficiale 19 01 1987 n. 1, 1° S.S. al n. 1 al 12 01 1987

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 25, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta.

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1986, un ulteriore contributo di L. 250.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto Consorzio nell'anno 1986, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'articolo 1.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 250.000.000 per l'anno 1986 graverą sul capitolo 36900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ", a valere sulla voce prevista nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1986 relativa a interventi per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano; per i predetti interventi resta disponibile la minor somma di lire 950.000.000.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 250.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 36900 " Contributo al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti "

LR 16 giugno 1978, n. 25

LR 19 giugno 1984, n. 25

LR 29 dicembre 1986, n. 75 L. 250.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.