Legge regionale 28 novembre 1985, n. 74 - Testo storico
Legge regionale n. 74 del 28 11 1985
Bollettino ufficiale 10 12 1985 n. 19, 1° S.S. al n. 28 del 10 12 1985.
Rifinanziamento per l'anno 1985 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura.
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 articolo 4 comma secondo lett. C), č autorizzata la maggiore spesa di L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1985 all'anno 2001.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 200.000.000, graverą sul capitolo 31110 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1985 mediante riduzione di Lire 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 10 gennaio 1985, n. 2 - Settore 2 - Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della LR 6 luglio 1984, n. 30, per concorso nel pagamento interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;
- per gli esercizi 1986-1987 mediante utilizzo per L. 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2- 2- 2- 01 - Strutture agricole - del bilancio pluriennale 1985-1987.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazioni in diminuzione
Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 200.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 31110 " Concorso nel pagamento di interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario
- PRIME RATE
- L. 23 aprile 1975, n. 125
- L. 29 maggio 1982, n. 308 art. 12
- LR 6 luglio 1984, n. 30 art. 4 comma 2 lettera C)
- LR 28 novembre 1985 n. 74 " L. 200.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.