Legge regionale 29 novembre 1991, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 29 11 1991

Bollettino ufficiale 10 12 1991 n. 54

Proroga e rifinanziamento per l’esercizio 1991 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. L’efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n¿ 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è prorogata al 31 dicembre 1991.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in lire 200.000.000, graverà sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma due si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernente " Azienda regionale e commercializzazione promozionale turistica (area attività produttive - settore turismo - punto D. 2.5.) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991; su detto stanziamento rimane a disposizione la minor somma di lire 300.000.000.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

in diminuzione:

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 200.000.000

in aumento:

Cap. 64680 " Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita "

Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47

Lire 200.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.