Legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 29 12 1986

Bollettino ufficiale 19 01 1987 n. 1, 1° S.S. al n. 1 al 12 01 1987

Revisione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 "Norme per la Difesa dei Boschi dagli Incendi.

Art. 1

1. Alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 sono approvate le seguenti modificazioni:

Il quinto comma dell'articolo 4 è così sostituito:

" Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma dei commi precedenti, nonché per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari. "

Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, è inserito il seguente sesto comma:

" Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di occupazione e di utilizzazione di beni per la realizzazione di opere o interventi di pubblica utilità. "

Art. 2

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45, viene rideterminata sino al 1990 la seguente spesa:

- per l'anno 1986 L. 2.500.000.000

- per l'anno 1987 L. 2.500.000.000

- per l'anno 1988 L. 2.500.000.000

- per l'anno 1989 L. 3.000.000.000

- per l'anno 1990 L. 3.000.000.000

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Cap. 28900 L. 2.400.000.000 per l'anno 1986

L. 1.800.000.000 per l'anno 1987

Cap. 28910 (di nuova istituzione)

L. 50.000.000 per l'anno 1986

L. 300.000.000 per l'anno 1987

Cap. 22740 (di nuova istituzione)

L. 50.000.000 per l'anno 1986

L. 400.000.000 per l'anno 1987

per gli anni 1988 - 89 e 90 ad una diversa ripartizione della spesa tra i singoli capitoli si provvederà con la legge Finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

3. Alla copertura della maggior spesa a carico della Regione, si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione di L. 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso - Settore 2.2.2. Interventi finanziari per il risanamento dei centri storici a fini abitativi.

Su detto intervento rimane quindi disponibile la minor somma di L. 354.000.000.

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

Art. 3

1. La legge regionale 11 agosto 1981, n. 50 è abrogata.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (spese di investimento) L. 1.000.000.000

In aumento:

2.1. - Interventi a carattere generale

2.1.1. - Finanza locale

Cap. 22740 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.2.3.2.3.10.11.04.

" Contributi agli Enti Locali per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco "

L. 1° marzo 1975, n. 47

LR 3 dicembre 1982, n. 85

LR 19 agosto 1984, n. 45

LR 29 dicembre 1986, n. 73 L. 50.000.000

Cap. 28900 " Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco "

L. 1° marzo 1975, n. 47

LR 3 dicembre 1982, n. 85

LR 19 agosto 1984, n. 45

LR 29 dicembre 1986, n. 73 L. 900.000.000

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

Programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi

Cap. 28910 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.11.04

" Contributi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco "

L. 1° marzo 1975, n. 47

LR 3 dicembre 1982, n. 85

LR 19 agosto 1984, n. 45

LR 29 dicembre 1986, n. 73 L. 50.000.000

Totale in aumento L. 1.000.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.