Legge regionale 28 novembre 1985, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 28 11 1985

Bollettino ufficiale 10 12 1985 n. 19, 1° S.S. al n. 28 del 10 12 1985.

Interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein.

Art. 1

Per consentire l'accesso gratuito alle strutture autoportuali site nel Comune di Pollein al traffico commerciale diretto o proveniente dai valichi di frontiera posti nel territorio della Valle d'Aosta, sono autorizzati i seguenti interventi finanziari:

a. sottoscrizione di una partecipazione azionaria nella " Autoporto Valle d'Aosta SpA ";

b. concessione di contributi annui ragguagliati al volume d'affari accertato presso la struttura autoportuale.

Art. 2

La Società Finanziaria Regionale, FINAOSTA Spa, è incaricata, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1982, n. 16, di sottoscrivere una partecipazione azionaria pari al 33,33 percento del capitale sociale della " Autoporto Valle d'Aosta SpA " con sede in Pollein, corrispondente a 1.274.400 azioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna oltre il sovraprezzo e per un importo di spesa complessivo di Lire 5.250 milioni.

La " Autoporto Valle d'Aosta SpA " è tenuta a presentare un piano di investimenti anche pluriennali di importo almeno pari all'aumento del capitale sociale di cui al comma precedente, da realizzarsi nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e finalizzato ad attività autoportuali o ad esse connesse, sia direttamente che indirettamente. La destinazione di tali fondi sarà certificata ogni semestre dal Collegio Sindacale.

Art. 3

L'intervento di cui al precedente articolo 2 è subordinato all'accettazione da parte degli azionisti di maggioranza della " Autoporto Valle d'Aosta SpA " delle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere opportunamente garantito il rispetto con apposite clausole statutarie:

A. designazione da parte della FINAOSTA SpA di un numero di amministratori e di sindaci in proporzione al capitale posseduto;

B. le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le materie di cui alle lettere A - B - C del successivo articolo 4, devono essere assunte con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei Consiglieri in carica;

C. la facoltà di esercitare, tramite il Sindaco designato dalla FINAOSTA SpA, tutti i controlli ritenuti opportuni allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto alla lettera A del successivo articolo 4;

D. per la deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai fini del trasferimento della sede sociale, deve essere necessaria una maggioranza di almeno i 4/5 del capitale sociale.

Art. 4

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è concesso alla " Autoporto Valle d'Aosta SpA ", un contributo commisurato allo 0,50 percento del gettito annuo dell'imposta sul valore aggiunto percetto dal competente ufficio dell'Amministrazione dello Stato, per le operazioni concluse presso la struttura autoportuale di Pollein.

Il contributo in esame sarà liquidato in tre rate anticipate scadenti il mese di gennaio, luglio e ottobre sulla base del 90 percento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto accertato nell'anno precedente.

Nella liquidazione del mese di gennaio di ciascun anno è compreso il saldo relativo all'esercizio precedente.

Il pagamento del contributo di cui al presente articolo, è subordinato all'accertamento, con dichiarazione sottoscritta dall'intero Collegio Sindacale della " Autoporto Valle d'Aosta SpA ", di quanto segue:

A. che l'accesso alle strutture autoportuali sia stato del tutto gratuito tranne che per le sole quote concernenti specifiche spese per forniture e servizi;

B. avvenuto rilascio, da parte della " Autoporto Valle d'Aosta SpA ", a favore del competente ricevitore doganale di una fideiussione fino al limite massimo di Lire 15 miliardi a garanzia dell'eventuale differimento nel versamento delle imposte e diritti doganali dovuti da case di spedizione con sede legale nella Regione Valle d'Aosta e operanti presso la struttura autoportuale di Pollein;

C. dimostrazione di aver sostenuto spese, ad esclusivo carico dell'autoporto, per attività di assistenza e di promozione per un importo non inferiore a Lire 250 milioni annui.

Art. 5

Il contributo di cui al precedente articolo 4 sarà ulteriormente elevato di una somma pari allo 0,10 percento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni doganali concluse presso l'Autoporto di Pollein, a fronte di spese di manutenzione ordinaria effettuate alle strutture autorportuali, che la Società dovrà obbligatoriamente eseguire qualunque ne sia l'ammontare.

La liquidazione del contributo sarà disposta annualmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta purché la stessa non ecceda il limite di importo derivante da quanto previsto al comma precedente.

Art. 6

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di mantenere l'attuale indice di transito commerciale presso la struttura autoportuale di Pollein, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione a favore di uno o più istituti di credito a ciò autorizzati nell'interesse della " Autoporto Valle d'Aosta SpA ", fino alla concorrenza massima di Lire 10 miliardi a garanzia del pagamento differito dei diritti doganali afferenti le merci sdoganate a Pollein.

La garanzia fideiussoria comprende anche eventuali spese dell'ufficio doganale di cui al comma precedente e scadrà il 31 dicembre 1990.

Essa ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 8

Per l'applicazione dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di Lire 5.250 milioni, che graverà sul capitolo n. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale - LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9 - LR 19 giugno 1984, n. 24 " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

Per l'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzata la spesa valutata in Lire 435 milioni per l'anno 1985 e in Lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1986, la quale graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 36470 " Contributo alla " Autorpoto Valle d'Aosta SpA" per favorire il traffico commerciale diretto all'autoporto di Pollein " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. Eventuali rimodulazioni della spesa conseguenti all'effettivo gettito dell'imposta sul valore aggiunto, come stabilito dal citato articolo 4, saranno determinate annualmente dalla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68.

Per l'applicazione dell'articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua valutata in Lire 1 milione dal 1985 al 1990, che graverà sul capitolo n. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 " del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 9

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede:

- per l'anno 1985 mediante aumento per Lire 436 milioni delle entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent, che saranno accertati sul capitolo n. 300 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno e per Lire 5.250 milioni mediante utilizzo della maggiore entrata di pari somma già accertata sul capitolo n. 1300 del bilancio regionale medesimo;

- per gli anni 1986 e 1987 mediante impiego per Lire 2.602 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1985/1987.

Art. 10

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 436.000.000

Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 imposte ipotecarie

06 tasse su concess. governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione "

L. 5.250.000.000

Totale variazioni in aumento

parte entrata

L. 5.686.000.000

Parte Spesa

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

- LR 28 giugno 1982, n. 16 articoli 5 e 9

- LR 19 giugno 1984, n. 24 " L. 5.250.000.000

Settore secondo - Sviluppo economico - Programma 09 " Interventi promozionali per l'industria " Cap. 36470 (di nuova istituzione)

" Contributo alla " Autoporto Valle d'Aosta SpA" per favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein

- LR 28 novembre 1985, n. 73 articolo 4 " L. 435.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR 10 aprile 1975, n. 7 " L. 1.000.000

Totale variazioni in aumento

parte spesa

L. 5.686.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.