Legge regionale 9 dicembre 1983, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 09 12 1983

Bollettino ufficiale 12 12 1983 n. 23

Provvidenze a favore di imprese artigiane.

Art. 1

Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di investimento da parte delle imprese artigiane e di evitare la formazione di squilibri di gestione determinati da modificazioni intervenute nel settore del credito agevolato, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi " una tantum " in conto capitale alle imprese artigiane che abbiano stipulato, in data anteriore al 21 maggio 1982, contratti di finanziamento agevolato ai sensi del Capo VI della legge 26 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, le cui condizioni siano state variate retroattivamente a seguito dell’aumento della misura dei tassi d’interesse disposto ai sensi dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2571 in data 21 maggio 1982.

Art. 2

L’importo dei contributi previsti dall’articolo precedente è determinato secondo la formula contenuta nell’allegato alla presente legge. I contributi sono liquidati, con arrotondamento per difetto alle mille lire, con deliberazione della Giunta regionale su domanda, integrata da idonea documentazione, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, da presentare all’Assessorato dell’industria, commercio, artigianato e trasporti entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

L’onere complessivo di lire 512 milioni, derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul Capitolo 36700, di nuova istituzione, nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo della somma di lire 140 milioni dal Capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8 - Settore II sviluppo economico), nonché della somma di lire 372 milioni dal Capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - Allegato n. 8 Settore I - Collegamenti stradali Aosta - Courmayeur) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983. Sul capitolo 50150 resta utilizzabile la minore somma di L. 18.887.700.000 per il collegamento stradale Aosta - Courmayeur.

Sul capitolo 50000 resta utilizzabile minore somma di lire 60.000.000 per il finanziamento della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 (Contributo all’EVART).

ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 140.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 372.000.000

Totale L. 512.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36700 Spese per la concessione di contributi ad imprese artigiane per maggiori oneri conseguenti all’aumento dei tassi di interessi

LR 9 dicembre 1983, n. 73 L. 512.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 9 dicembre 1983, n. 73 Formula per la determinazione dei contributi in conto capitale

ATTO ALLEGATO

R = C x T x (ta - ts) diviso 476

R = contributo regionale

C = capitale

T = durata del finanziamento in anni

ta = tasso effettivo applicato

ts = tasso contrattuale stipulato