Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 04 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, recante provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale, č approvata la maggiore spesa annua di lire trentamilioni.

Art. 2

L’onere di lire trentamilioni derivante dalla applicazione della presente legge graverą sul capitolo 40920 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981; per gli anni 1982- 1983 con la disponibilitą relativa a " Sicurezza Sociale - 2.2. Assistenza sociale " del bilancio pluriennale 1981- 1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall’adeguamento automatico al costo della vita saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 30.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 40920 - Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale (legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70) L. 30.000.000

Art. 4

Lo stanziamento di lire dodicimilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza sociale dell’allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 relativo al rifinanziamento della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 č destinato alla copertura della presente legge.

Lo stanziamento di lire novantacinquemilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza sociale dell’allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 relativo al rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40 č destinato per lire diciottomilioni alla copertura della presente legge.

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.