Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 07 12 1979

Bollettino ufficiale 15 12 1979 n. 11

Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi.

Art. 1

I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi tra comuni o tra comuni e Regione o tra Comunità montane e Regione, possono creare un patrimonio comunale, comunitario o consortile disponibile di immobili - aree e fabbricati - destinato ad insediamenti di tipo residenziale o produttivo.

L’entità ed il tipo di immobili costituenti il patrimonio dovranno essere conseguenti alle indicazioni programmatiche della pianificazione urbanistica comunale condizionando l’acquisizione delle aree alla verificata impossibilità di riutilizzazione fabbricati esistenti ed alla possibilità di una rapida utilizzazione del patrimonio stesso ai fini della presente legge.

Art. 2

I Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi di cui al precedente articolo acquisiscono gli immobili da destinare al patrimonio disponibile con una delle seguenti modalità:

a) acquisizione diretta mediante compravendita concordata il cui importo è determinato dal Consiglio comunale sentito l’Assessorato delle finanze della Regione;

b) permuta concordata con aree comunali di pari valore determinato dal Consiglio comunale sentito l’Assessorato delle finanze della Regione;

c) acquisizione quale quota parte degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) acquisizione a seguito di donazioni, lasciti, ecc.

Art. 3

Gli immobili devono essere localizzati nell’ambito delle zone residenziali, per gli insediamenti residenziali, e delle zone D, per quelli produttivi, dei piani regolatori, sempre che questi risultino approvati od adottati e trasmessi per le approvazioni di legge, oppure, in caso contrario, nell’ambito dei perimetri dei centri abitati, deliberati dal comune ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per gli insediamenti residenziali, ed all’esterno degli stessi, per gli insediamenti produttivi.

Art. 4

Gli immobili che vengono a costituire il patrimonio ai sensi della presente legge possono essere alienati, in ordine di priorità:

A) per destinazione di tipo residenziale:

a) all’Istituto autonomo case popolari;

b) a cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);

c) a cooperative edilizie a proprietà divisa regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);

d) a privati aventi le seguenti caratteristiche:

- siano residenti nel comune da più di 5 anni;

- costruiscano edifici per proprio uso con caratteristiche costruttive pari a quelle previste per l’edilizia residenziale pubblica;

- non dispongano, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, di immobili adeguati alle proprie esigenze;

- che con convenzione si impegnino a non alienare a nessun titolo, nè su di essi costituire alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

Durante tale periodo l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi identici requisiti e che assumono a proprio carico identici obblighi;

e) ad imprese di costruzione e loro consorzi che stipulino apposita convenzione con la quale si stabilisce che possono:

- alienare ad Enti pubblici o di diritto pubblico od a Società di assicurazione trasferendo all’acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione.

In tale caso è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) ed ai canoni previsti nelle convenzioni;

- effettuare l’alienazione degli alloggi costruiti o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) che assumono a proprio carico gli obblighi ivi previsti.

B) Per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale e commerciale a seguito di convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza:

a) a società con partecipazione pubblica;

b) a cooperative di produzione e lavoro;

c) ad imprenditori privati singoli od associati.

Art. 5

La cessione in proprietà avviene, salve le priorità stabilite al precedente articolo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e la convenzione è stipulata con l’aggiudicazione della gara.

Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in misura pari al costo di acquisizione degli immobili e delle relative urbanizzazioni, incrementato delle percentuali stabilite annualmente ai fini dell’applicazione dell’INVIM.

La somma eccedente il puro costo di acquisizione è destinata dal comune per l’acquisizione di nuovi immobili ed a eventuali opere di urbanizzazione.

Art. 6

L’avviso di disponibilità degli immobili è pubblicato nei modi e forme di legge dal comune almeno ogni anno.

Tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione il Consiglio comunale delibera la graduatoria valida per dar corso all’alienazione.

Gli immobili eventualmente non alienati saranno resi disponibili con l’avviso di disponibilità successivo.

Art. 7

Al fine di favorire la concreta attuazione della presente legge la Regione stanzia, con successivo provvedimento legislativo che prevederà le modalità di erogazione, annualmente un fondo di rotazione da concedere ai comuni, alle Comunità ed ai loro Consorzi al fine di finanziare l’acquisizione degli immobili. I fondi recuperati a seguito

della cessione degli immobili sono restituiti alla Regione e ricostituiscono il fondo di rotazione.

Art. 8

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti a formare, successivamente a questi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al terzo comma dello stesso articolo 13 oppure entro un anno dalla data di entrata in vigore del proprio strumento urbanistico generale, piani delle zone da destinare all’edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata, nonché alle opere e servizi sociali complementari, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

L’estensione delle zone è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per il periodo di validità di ogni programma e non può essere inferiore al 40 percento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale stabile nel periodo considerato.

Il piano delle zone deve prioritariamente interessare le zone di recupero di cui all’articolo 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.