Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 1

1. Per il triennio 1992- 1994 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico - sanitari previsti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie, dalla normativa vigente.

2. I contributi vengono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, a seguito di accertamento e valutazione tecnica da parte dei Servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2

1. I proprietari o i conduttori delle casere presentano domanda di contributo ai Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, corredata dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico-agraria descrittiva dell'azienda;

b) concessione o autorizzazione edilizia o relazione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'articolo 3 bis del decreto - legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;

c) progetti relativi alle opere da eseguire;

d) computo metrico estimativo;

e) titoli in base ai quali il richiedente risulta essere proprietario o conduttore dell'azienda;

f) attestato di potabilità dell'acqua;

g) situazione di famiglia e codice fiscale del richiedente; h) nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore, dichiarazione di assenso del proprietario.

Art. 3

1. La liquidazione del contributo è subordinata:

a) alla presentazione, da parte del richiedente, a lavori ultimati, dell'autorizzazione dell'Unità sanitaria locale, relativa all'agibilità e all'uso della casera;

b) alla verifica, da parte dei Servizi di cui all'articolo 2, della corrispondenza tra i lavori preventivati e quelli eseguiti.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992 - 1993 - 1994, graverà sul capitolo n. 41400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 1992 mediante riduzione di lire 500.000.000 dal capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente " Sistemazione alpeggi (Sviluppo economico - Ammodernamento infrastrutture - D. 2.1.) ".

b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/ 1994.

3. A decorrere dall'anno 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 5

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 500.000.000

b) in aumento:

Cap. 41400 "Contributi per l'adeguamento delle casere annesse agli alpeggi. - Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 72" lire 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.