Legge regionale 30 novembre 1983, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 30 11 1983

Bollettino ufficiale 12 12 1983 n. 23

Rifinanziamento del fondo di dotazione della gestione speciale della Societą Finanziaria Valle d'Aosta, previsto dall’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

Art. 1

Il fondo di dotazione di cui all’articolo 9 della Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 č aumentato della somma di Lire quindici miliardi.

Il relativo onere graverą sul capitolo 36400 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Societą FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 5 e 9" del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante l’accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 2

Al bilancio della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

:

Variazione in aumento

Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all’articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico

05 imposte ipotecarie

06 tasse sulle concessioni governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione " L. 15.000.000.000

Parte Spesa

:

Variazione in aumento

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Societą FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale.

LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 5 e 9 " L. 15.000.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.