Legge regionale 12 novembre 1982, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 12 11 1982

Bollettino ufficiale 6 12 1982 n. 16

Norme sulla commissione di disciplina dell’USL.

Art. 1

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dell’unità sanitaria locale. L’incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale dell’USL ed è obbligatorio.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l’iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale. In caso di mancata designazione entro il termine indicato, la commissione provvede nella sua composizione ordinaria.

Il presidente del comitato di gestione, all’inizio del triennio, può richiedere, a ciascun ordine o collegio professionale, la designazione di un membro effettivo e di un supplente, che abbia validità per il triennio.

Art. 2

Nomina dei membri da parte dell’USL.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Art. 3

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all’articolo 2.

Art. 4

Costituzione della commissione

La commissione di disciplina è costituita con delibera del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione affida le funzioni di segretario della commissione ad un dipendente dell’unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

Art. 5

Insediamento della commissione

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all’elezione del presidente con le modalità di seguito indicate.

Il presidente della commissione di disciplina è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione; dopo di che, persistendo il risultato negativo rinvia la votazione a una seduta successiva, da tenersi entro trenta giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio fra i due componenti che nella precedente tornata abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal presidente del comitato di gestione, dal presidente della commissione di disciplina e dal segretario. In caso di mancata elezione sottoscrive il verbale il componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 6

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni che decorrono dalla data della sua costituzione.

I poteri della commissione sono prorogati per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di scadenza avanti alla stessa.

L’iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione il quale è tenuto ad avviare le procedure, previste dagli articoli 2 e 3, entro il quarto mese precedente a quello di scadenza del triennio.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di dimissione di tre membri effettivi presentate contestualmente a quelle dei tre supplenti. In questo caso il presidente del comitato di gestione dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i componenti effettivi della commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7

Incompatibilità

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Non possono, del pari, far parte della commissione i dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della commissione che nell’espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

Art. 8

Decadenza

Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall’incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 9

Ricusazione

Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un’inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l’impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall’infrazione disciplinare o ne è l’autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell’adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al presidente del comitato di gestione che decide definitivamente

Il provvedimento che riespinge la istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricusabile a termini del primo comma hanno l’obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 10

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all’espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa, o comunque, richiesti dalla presente legge.

In particolare il presidente:

a) fissa la data della trattazione orale;

b) riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

c) può nominare un relatore;

d) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

e) cura che l’ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione avvenga in armonia con il dettato dell’articolo 112, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) raccoglie le volontà dei membri della commissione.

All’inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi eletti dal comitato di gestione. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa determinazione. Il membro designato nelle sedute in cui esercita le funzioni di presidente è sostituito dal supplente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell’articolo 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all’ultimo comma del successivo articolo mentre, per la nomina del nuovo presidente, la commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

Art. 11

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest’ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l’effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 6.

La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire al presidente della commissione e al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all’articolo 2, se trattasi di membro nominato, ed all’articolo 3 in caso di membro designato.

Art. 12

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell’espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e provvede, tra l’altro, alla tenuta obbligatoria:

- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

- di un registro di spedizioni;

- di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, autentica le copie dei documenti e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

In caso di dimissioni o di decadenza per i motivi indicati al precedente articolo 8, alla sostituzione del segretario provvede il comitato di gestione ai sensi del secondo comma dell’articolo 4.

In caso di legittimo impedimento del segretario, provvede alla sua sostituzione il presidente del comitato di gestione.

La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell’ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 13

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario. Non concorre a formare la predetta maggioranza qualificata il componente di cui al quarto comma dell’articolo 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto disposto all’articolo 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 14

Rinvio ad altre normative

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Disciplina dei procedimenti in corso

I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla commissione di disciplina già investita del procedimento.

Art. 17

Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti.

Fino all’entrata in vigore dell’accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 761/ 79 sono quelle fimatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18

Procedura d’urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 12 novembre 1982.