Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 04 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35 e successive modificazioni, recanti norme per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35 e successive modificazioni, recanti norme per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili, č approvata la maggiore spesa annua di lire venticinquemilioni.

Art. 2

L’onere di lire venticinquemilioni, derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul capitolo 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981; per gli anni 1982- 1983 con la disponibilitą relativa " Sicurezza Sociale - 2.2. Assistenza sociale " del bilancio pluriennale 1981- 1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 74, concernenti l’adeguamento dell’assegno per perequazione automatica alle pensioni INPS di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all’articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 25.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 41250 - Spese per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (legge regionale 31 agosto 1972, n. 35; legge regionale 20 dicembre 1973, n. 37; legge regionale 6 agosto 1974, n. 31; legge regionale 27 dicembre 1977, n. 74) L. 25.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.