Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 72 - Testo storico
Legge regionale n. 72 del 27 12 1978
Bollettino ufficiale 29 12 1978 n. 13
Aumento, per l’anno 1978, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1978, la maggiore spesa di L. 200.000.000.
Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al Cap. 2745 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 (punto n. 2 all’allegato F della legge di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) L. 200.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 2565 - Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 L. 200.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.