Legge regionale 20 agosto 1993, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 20 08 1993

Bollettino ufficiale 31 8 1993 n. 38

Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport.

Art. 1

(Finalità )

1. La Valle d’Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell’immagine regionale.

2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad attuare, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, specifiche azioni finalizzate all’utilizzo pubblicitario delle prestazioni sportive di atleti valdostani affermatisi ai massimi livelli agonistici nazionali ed internazionali.

Art. 2

(Determinazione degli interventi)

1. La sponsorizzazione, della durata di un anno, ha carattere individuale ed è attuata in accordo con la Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con le disposizioni al riguardo impartite dai regolamenti federali vigenti a livello nazionale ed internazionale.

2. L’entità della sponsorizzazione, determinata in relazione alla efficacia promozionale dell’intervento, è stabilita entro i seguenti importi:

a) Atleta partecipante all’ultima edizione dei Giochi Olimpici o dei Campionati mondiali assoluti: da Lire 20.000.000 a Lire 60.000.000

b) Atleta inserito nell’organico della squadra nazionale "A": da Lire 10.000.000 a Lire 30.000.000

c) Campione italiano assoluto in carica: da Lire 5.000.000 A Lire 20.000.000

3. Gli interventi di cui al comma due non sono cumulabili a favore del medesimo atleta.

Art. 3

(Contratto di sponsorizzazione)

1. Alla determinazione del contenuto del rapporto di sponsorizzazione si provvede mediante regolare contratto, conforme alle determinazioni e agli impegni assunti con deliberazione della Giunta regionale, sottoscritto dall’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali e dall’atleta sponsorizzato o, ove richiesto, dal legale rappresentante della Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con i vigenti regolamenti federali nazionali ed internazionali.

2. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzo ai fini pubblicitari dell’immagine sportiva dell’atleta sponsorizzato mediante l’apposizione di scritte e/o marchi distintivi sull’abbigliamento dallo stesso indossato in gara e in allenamento, da attuarsi con le modalità stabilite nel contratto di cui al comma 1.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, prevista ed autorizzata per l’anno 1993 in Lire 200.000.000, graveranno sul capitolo 64150, di nuova istituzione e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci regionali.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per Lire 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1993, concernente "Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a Foyer de montagne in Valgrisenche" (Interventi settoriali - Turismo - Punto D. 6.5.8).

3. A decorrere dall’anno 1994, alla determinazione delle spese previste per l’applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta".

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" Lire 200.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.24.09

Cap. 64150 di nuova istituzione "Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore sportivo" Legge regionale 20 agosto 1993, n. 71 Lire 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.