Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12.

Art. 1

1. Dopo il comma due dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, è aggiunto il seguente nuovo comma:

" Agli Assessori regionali in carica, che non facciano parte del Consiglio, sono altresì attribuite l'indennità mensile e la diaria mensile in misura pari al 75 per cento di quelle spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge ad eccezione di quelle di cui agli artt. 5 e 6 relative all'iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali ".

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 15.000.000 per l'anno 1992, graverà sul capitolo 20150 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvederà mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate già accertate sul capitolo 400 della parte Entrata del bilancio stesso.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n 6, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

a) Parte Entrata

Cap. 400 " Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati " L. 15.000.000

b) Parte Spesa

Cap. 20150 " Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori

- LR 25 ottobre 1982, n. 69

- LR 25 febbraio 1985, n. 6

- LR 16 dicembre 1992, n. 71 " L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.