Legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 29 11 1991

Bollettino ufficiale 10 12 1991 n. 54

Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990 n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l’applicazione della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo) è autorizzata limitatamente all’esercizio 1991, la maggior spesa di lire 1.100 milioni che grava sul capitolo 22560; su detto capitolo risulta, quindi, disponibile la somma di lire 1400 milioni.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede, per il 1991, mediante iscrizione di maggiori entrate sul cap¿ 9200 (Interessi su giacenza di cassa).

2. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte entrate

In aumento

Cap. 9200 Interessi su giacenze di cassa lire 1.100.000.000

Parte spesa

In aumento

Cap. 22560 Interventi regionali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 44

Legge regionale 29 novembre 1991 n. 71

Lire 1.100.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 31, comma tre, dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.